Occupazioni Abusive, Contrasto Debole

AutoreNino Scripelliti
Pagine503-503
503
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Varie
OCCUPAZIONI ABUSIVE,
CONTRASTO DEBOLE
di Nino Scripelliti
Il governo nel decreto legge n. 14/2017 sulla sicurezza
nelle città (approvato def‌initivamente dal senato e dive-
nuto Legge 18 aprile 2017, n. 48) intende realmente con-
trastare la piaga delle occupazioni abusive di immobili?
Sembra più apparenza che sostanza, nel trattare di un
fenomeno diffuso in specie nelle grandi città, che si auto-
alimenta per effetto della sostanziale tolleranza da parte
delle pubbliche autorità quando gruppi, spesso organizza-
ti, s’installano in immobili momentaneamente non utiliz-
zati dai proprietari perché destinati alla ristrutturazione o
alla vendita. I danni per la proprietà sono assai gravi, per-
ché i provvedimenti di sgombero dell’autorità giudiziaria,
penale o civile vengono eseguiti spesso con enorme ritar-
do, con la conseguenza di rendere imprevedibile per i pro-
prietari la disponibilità degli edif‌ici occupati e le condizio-
ni nelle quali si troveranno, il che pone questi immobili,
per anni, fuori dal mercato delle vendite e delle locazioni,
con gli immaginabili danni per ritardi e ripristini.
È signif‌icativo che il decreto legge sulla sicurezza se
ne occupi (art 11), ma non per individuare nuovi mezzi di
prevenzione del fenomeno (per questo basterebbe l’artico-
lo 633 del codice penale che punisce l’invasione di edif‌ici),
ma per codif‌icare la situazione di fatto esistente, che vede
i prefetti nel ruolo di coordinatori degli sgomberi dagli im-
mobili occupati, avendo riguardo a insindacabili esigenze
di ordine pubblico, peraltro provocate proprio dalla tolle-
ranza di questi comportamenti.
La nuova disciplina ratif‌ica la competenza prefettizia
nell’esecuzione dei provvedimenti di sgombero emanati
dall’autorità giudiziaria, previo parere del comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per graduare
e diluire nel tempo gli sgomberi. Le disposizioni emanate
dal prefetto «def‌iniscono» (?) l’impiego della forza pub-
blica, non è chiaro se in maniera generale o anche con
singoli provvedimenti caso per caso, valutando le esigenze
di ordine pubblico, i possibili rischi per l’incolumità e la
salute pubblica, e in ultimo anche i diritti dei proprietari.
È quantomeno dubbio che tale disciplina rispetti i
principi generali dell’ordinamento e della divisione fra
i poteri dello stato, piegati a esigenze più politiche che
giuridiche. Infatti, il prefetto è organo estraneo all’ese-
cuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, alla
quale provvedono gli uff‌iciali giudiziari presso i tribunali
o le corti d’appello, cui soltanto spetta di richiedere l’assi-
stenza della forza pubblica. Ora la nuova disciplina riserva
al prefetto l’ingerenza e la competenza esclusiva nell’ese-
cuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e ciò
sulla base di valutazioni di esigenze di ordine pubblico,
assolutamente insindacabili in ogni sede giurisdizionale,
anche se i provvedimenti prefettizi nei quali dovrebbe-
ro essere esposti i criteri per determinare il tempo degli
sgomberi ora saranno espressi e pubblici, mentre f‌ino ad
oggi questo non accadeva con il risultato di rendere questa
discrezionalità amministrativa ancora più sottratta a ogni
controllo da parte dei tribunale amministrativi. Tuttavia
resta che nella valutazione del prefetto sullo sgombero de-
gli immobili occupati, il diritto dei proprietari è collocato
all’ultimo posto.
L’articolo 11 deresponsabilizza le amministrazioni dello
stato, esonerandole anche dall’obbligo di ogni risarcimen-
to in favore dei proprietari danneggiati dalle occupazioni.
La norma, anche questa di assai dubbia costituzionalità,
stabilisce che la sola emanazione del provvedimento di
sgombero (e non la sua esecuzione, con l’eccezione di
comportamenti dolosi o gravemente colposi della pubblica
amministrazione) avrà effetto di risarcimento in favore
del proprietario, che tuttavia non sarà nemmeno esonera-
to dal pagamento dell’Imu che pure è imposta sul posses-
so; e pertanto escludendo un risarcimento in denaro della
pubblica amministrazione che di fatto, tollerando le occu-
pazioni, le incoraggia. Dunque, il proprietario danneggiato
sarà privato senza alcun indennizzo, del diritto al risarci-
mento, vale a dire di una componente del suo patrimonio.

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