Diffamazione e diritto all’oblio: equilibrio “elastico” tra tutela penale dell’onore e diritto di cronaca giudiziaria

AutorePatrizia Palermo
Pagine526-535

Page 526

@1. Premessa

La sentenza in rassegna affronta la problematica inerente la rilevanza penale della lesione del diritto all’oblio e della conseguente configurabilità del reato di diffamazione.

La Suprema Corte ha manifestato una volontà orientata al riconoscimento di un diritto, i cui contorni sono ancora alquanto sfumati, frutto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, ma la cui affermazione è stata spesso ostacolata e “pesantemente sacrificata” a favore del diritto di cronaca.

Nel caso in esame, che merita sicuramente un approfondimento sotto diversi punti di vista, la rilevanza penale del “diritto ad essere dimenticato” è stata bilanciata con l’applicazione dell’esimente ex art. 51 c.p. del diritto di cronaca giudiziaria.

La Suprema Corte, richiamando e condividendo i precedenti giurisprudenziali della Sezione Civile in materia, ha ricondotto la tutela del diritto all’oblio nell’alveo del diritto alla riservatezza e dell’onore, allontanandosi da quegli orientamenti dottrinali che attribuivano natura giuridica autonoma al diritto in esame.

Il tentativo della Cassazione, seppur deciso nell’affermare l’esistenza di un diritto all’oblio, sembra andare in direzione opposta a quella tracciata dalla realtà sociale attuale1 dove la riservatezza appare doppiamente minacciata da pressanti esigenze dello Stato sicuritario e, soprattutto, dalle intrusioni tecnologiche, sempre più invadenti ed indelebili. L’oblio sembra sparire in una società che rischia di diventare “trasparente”, soprattutto a causaPage 527 dell’eterna memoria delle banche dati, (anche quelle degli archivi storici on line dei quotidiani)2, in cui l’identità personale è gestita dai motori di ricerca, la riservatezza è minimizzata e il diritto ad essere dimenticati diventa irrealizzabile3.

Le argomentazioni della Cassazione sono però molto attente, e applicano in sede penale principi elaborati ed affermatisi in ambito civile, facendo assumere a questi un rilievo, seppur riflesso, in tema di reato di diffamazione.

La tutela dell’onore si realizza anche attraverso l’attualità all’interesse sociale della notizia, in situazioni in cui, il trascorrere del tempo sembra aver “sbiadito” tale requisito, permettendo al diritto alla riservatezza di riappropriarsi di spazi prima sacrificati in nome del diritto di cronaca e dell’interesse della collettività ad essere informati.

La disamina compiuta dalla Corte di legittimità si è espressa proprio in questi termini, indagando e tentando di trovare un corretto equilibrio tra il persistente o rivitalizzato interesse pubblico all’informazione, e “il nuovo diritto, quello all’oblio, inteso come legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall’opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva”.

La Suprema Corte ricorre “a una rappresentazione plastica delle dinamiche ed interrelazioni tra i diritti coinvolti (e rievoca) l’immagine rappresentativa della meccanica della molla compressa che si riespande ove venga meno la forza che la costringeva. I beni della riservatezza e della reputazione compressi dall’interesse pubblico all’informazione, quando la notizia é attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l’interesse pubblico. Ciò avviene, però, anche grazie alla forza propulsiva del diritto all’oblio progressivamente maturatosi”.

Il diritto a non essere sottoposto a una continua “gogna mediatica” ha assunto un’importante ruolo anche in ambito penale, in considerazione del necessario bilanciamento da operare tra il diritto di cronaca giudiziaria, la funzione rieducativa della pena e l’originario “diritto al segreto del disonore”4, che sempre subisce le aggressioni delle nuove forme di divulgazione e reperimento delle informazioni relative a fatti ormai lontani, oggetto di procedimenti e processi penali.

@2. Nascita del diritto all’oblio e riflessi in ambito penale: tutela dell’onore e del “diritto al segreto del disonore”

La problematica giuridica del bilanciamento del diritto all’oblio con il diritto di cronaca, soprattutto di cronaca giudiziaria, è stata affrontata prima in sede dottrinale, formando oggetto di disamina solo successivamente da parte della giurisprudenza di merito e poi di legittimità.

Il diritto all’oblio, ad avviso di alcuni orientamenti, era già stato sfiorato dalla Cassazione in una sentenza del 1958 (Cass.13 maggio 1958, n. 1563, conosciuta come caso Caruso)5.

Alcuni accenni, più o meno decisi, all’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un diritto all’oblio emersero da una serie di provvedimenti del Tribunale di Roma6, ma è stata la Corte di legittimità ad affermarne l’esistenza nel 1998 (Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834).

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il riflesso pregiudizievole arrecato ad un soggetto da un articolo, pubblicato su un giornale a diffusione nazionale, ha riconosciuto espressamente l’esistenza del diritto all’oblio. Nella sentenza sono stati specificati il contenuto e i limiti del diritto di cronaca, aggiungendo quello dell’attualità della notizia, nel senso che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata. “Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questo S.C. (cfr. Sentt. 150-1977; 90-78; 1968-85; 4871-95; 6041-97) la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all’onere e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: “la verità oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza) (Sent. 6041-97, cit.).

Ai fini di accertare la verità della notizia pubblicata il giornalista ha l’obbligo, non solo di controllare l’attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti rispetto alla notizia’’ (sent. 4871-95, cit.).

La sentenza impugnata ha ulteriormente specificato il contenuto dei limiti del diritto di cronaca, aggiungendo quello dell’attualità della notizia, nel senso che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata.

Non si tratta soltanto di una pacifica applicazione del principio dell’attualità dell’interesse pubblico all’informazione, dato che tale interesse non è strettamente collegato all’attualità del fatto pubblicato, ma permane finché resta o quando ridiventa attuale la sua rilevanza pubblica. Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all’oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.

Il principio è, in sè, ineccepibile. Ma, quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all’informazione non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico che si deve contemperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione.

“(…) la omessa verifica dei fatti successivi alla prima campagna di stampa, insieme alla «ostentazione di un’acquisizione di nuove fonti di notizia invece mancanti nellaPage 528 realtà» esclude la buona fede del Gambino e prova la sua cosciente volontà di diffamare”.

Il diritto all’oblio è, dunque, quel diritto della personalità, valutato sotto il profilo del giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. È il tempo il fattore che determina il mutamento del possibile approccio al fatto, consentendo eventualmente di mantenere riservato ciò che fu noto. Sotto quest’aspetto, si intende impedire, con il diritto all’oblio, che la notizia già pubblicizzata, resa nota, sfuggita alla sfera privata del soggetto, venga pubblicizzata nuovamente a distanza di un considerevole lasso di tempo.

Gli elementi costitutivi del diritto all’oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, consistono nel fatto che la notizia sia già stata resa nota, e che, a seguito del trascorrere di un certo periodo di tempo, sia rientrata nell’area del riserbo. La sua ripubblicazione può avvenire solo in presenza di un rinnovato interesse pubblico alla notizia, elemento questo diverso dalla stretta attualità della notizia, che nel caso del diritto all’oblio è venuto meno.

Passando ad esaminare i rapporti tra oblio e diffamazione, la domanda che ci si deve porre dunque è se sia sufficiente la nuova diffusione in assenza di interesse pubblico rinnovato alla notizia a configurare la diffamazione, o se sia necessario, in ogni caso, anche l’inosservanza degli altri elementi del c.d. decalogo del giornalista (es. mancanza di verità). L’elemento del trascorrere del tempo, e il riespandersi del diritto alla riservatezza, in assenza dell’attualità dell’interesse alla notizia, sono sufficienti da soli a ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’illiceità penale?7 In ambito civile la configurabilità dell’illecito prescinde dalla falsità della notizia. Perché vi sia lesione del diritto all’oblio basta che vi sia la ripubblicazione di una notizia, a distanza di tempo, in assenza di interesse sociale attuale alla medesima. L’oblio insomma altro non è che un diritto alla non ulteriore divulgazione della notizia, anche in assenza, comunque, del disonore. In ambito penale invece il collegamento tra oblio e diffamazione sembra essere strettamente connesso alla tutela dell’onore e da quest’ultimo non può prescindere, poiché mancherebbero l’oggetto stesso della tutela e l’offensività della condotta.

L’esame della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT