Obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro e diritto penale
Autore | Elio R. Belfiore |
Carica | Straordinario di Diritto Università di Foggia |
Pagine | 866-869 |
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- La sentenza in commento affronta la questione dell'applicabilit‡ dell'art. 388, comma 2, c.p. ad una ipotesi di elusione di due ordinanze del giudice del lavoro, adottate, l'una, avverso un provvedimento di "trasferimento" dalla sede di Agrigento a quella di Catania; l'altra, a fronte di un atto di sospensione dal servizio. I provvedimenti ex art. 700 c.p.c., confermati in sede di reclamo, erano stati emessi a favore di un giornalista, al quale, nonostante l'imposizione di reintegro nella sede originaria e con le mansioni precedentemente svolte, non era stato consentito di svolgere la propria attivit‡, pur continuando a percepire regolarmente la retribuzione dovuta.
Correttamente la decisione del tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, aderendo all'orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, assolve gli imputati perchÈ il fatto non Ë previsto dalla legge come reato.
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- L'applicabilit‡ del secondo comma dell'art. 388 c.p. al caso di specie Ë condizionata dalla possibilit‡ di ricomprendere i provvedimenti giudiziari in esame tra le misure cautelari a tutela del credito protette dalla norma.
L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante negli anni Ottanta, del quale si dar‡ conto nelle note seguenti, ha interpretato la disposizione in senso restrittivo, respingendo il tentativo di attribuire alle fattispecie incriminatrici (specialmente quelle previste dagli artt. 388 e 650 c.p.) 1 una funzione coercitiva indiretta, mirata ad ottenere dal datore di lavoro l'attuazione dell'ordine di reintegra del lavoratore 2.
In particolare, la casistica ha evidenziato due ipotesi: da un lato, quella in cui il datore di lavoro, pur in presenza di un provvedimento del giudice, non provvede a reintegrare il lavoratore e non gli corrisponde neppure la retribuzione; dall'altro, quella in cui il datore di lavoro si sia limitato a corrispondere la retribuzione senza consentire di fatto lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La prima ipotesi qui non rileva, poichÈ - come evidenziato nella motivazione della sentenza - gli imputati, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno continuato a versare regolarmente la retribuzione.
La seconda eventualit‡ sembra invece attagliarsi al caso di specie, atteso che il giornalista, pur percependo la retribuzione dovuta, di fatto non ha potuto svolgere la propria attivit‡.
La situazione Ë stata ricondotta da una tesi alla lesione del diritto di credito del lavoratore, al quale andrebbe ascritto non solo il diritto alla retribuzione, ma anche il diritto alla esplicazione dell'attivit‡ lavorativa 3. » questo quanto sostenuto dal P.M. (e condiviso della parte civile), che ha fatto leva sulla "pretesa" natura esemplificativa (e non piuttosto tassativa) dei provvedimenti richiamati dalla norma: attraverso tale ricostruzione - come evidenzia lo stesso Giudice - si cerca di colmare una supposta lacuna palesata dal comma 2 dell'art. 388 c.p., che richiama espressamente soltanto i provvedimenti del giudice civile che con-Page 867cernono l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci, ovvero che prescrivono misure cautelari a difesa della propriet‡, del possesso o del credito.
SennonchÈ una siffatta interpretazione 4, da anni abbandonata dalla prevalente giurisprudenza 5, contrasta anche con l'orientamento dominante in dottrina 6.
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- I problemi sul tappeto sono molti. In primo luogo si discute della qualificazione del provvedimento del giudice del lavoro come attinente alla difesa (del possesso o) del credito nonchÈ sulla natura cautelare delle sentenze provvisoriamente esecutive o sulla (eventuale) inclusione delle stesse nell'ambito del comma 1; quindi ci si interroga sul contenuto del termine "eludere", sul quale si incentra la fattispecie; infine, si contesta la configurabilit‡ del reato in relazione alle obbligazioni incoercibili 7.
Si limiter‡ l'analisi al primo e all'ultimo dei punti evidenziati, poichÈ su essi si impernia la motivazione della sentenza 8.
Quanto al primo aspetto.
Sin dal 1975 la Corte di cassazione, con riferimento ai provvedimenti che ordinano la reintegrazione del lavoratore licenziato, ha affermato che la prestazione delle energie lavorative non Ë definibile come diritto di credito (´cioË come diritto ad una prestazione economicamente valutabile di dare o pati posta dalla legge o dal contratto a carico del datore di lavoroª), ma ´rappresenta solo il fondamento di alcuni diritti della personalit‡ che fanno parte dello status professionaleª 9. L'interesse del lavoratore a prestare effettivamente la propria attivit‡ lavorativa non Ë qualificabile come diritto di credito 10, a meno che la mancata reintegrazione si accompagni alla mancata retribuzione: in quest'ultimo caso infatti il provvedimento cautelare si puÚ considerare emesso anche a difesa del credito 11.
L'esclusione del diritto in esame dall'ambito della tutela del credito rende di conseguenza inapplicabile l'art. 388 c.p., il cui tenore accorda specifica protezione soltanto ai provvedimenti espressamente indicati: nella tassativa casistica dell'art. 388 c.p., non sono compresi i provvedimenti cautelari a difesa dei diritti della personalit‡, dell'immagine o del decoro di una persona 12.
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- Per meglio comprendere i termini del problema occorre circoscrivere il contenuto del diritto del lavoratore che si presume leso.
Da quanto si evince dalla motivazione della pronuncia in commento, il giornalista, per un verso, era stato destinato ad una sede diversa da quella nella quale aveva sino a quel momento lavorato; per l'altro, era stato sospeso dalla esecuzione delle prestazioni lavorative, pur percependo la relativa retribuzione. Il caso evoca situazioni note alla giurisprudenza formatasi in materia di diritto del lavoro con riferimento tanto al caso della dislocazione del lavoratore presso sedi diverse dell'impresa, quanto a quello della c.d. dequalificazione. Si tratta di due condotte del datore di lavoro passate al setaccio anche in relazione al fenomeno del mobbing c.d. verticale o bossing (tra le cui forme di manifestazione si annovera anche la ´dequalificazione sistematicaª) 13, ma soprattutto prese in considerazione nell'ambito del risarcimento del danno conseguente al c.d. demansionamento del lavoratore. In questo contesto la giurisprudenza, sia laddove richiama l'art. 2087 c.c. (che tutela il bene della salute e della personalit‡ morale del lavoratore) 14, sia laddove si appella all'art. 2103 c.c. (secondo cui il ´demansionamentoª del lavoratore consiste in una lesione all'immagine professionale del lavoratore, e quindi a beni immateriali quali la sua dignit‡ e la sua personalit‡ morale) 15, prescinde da qualunque riferimento al diritto di credito del lavoratore e descrive...
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