DECRETO 29 aprile 2008, n. 110 - Regolamento recante criteri, condizioni e modalita'' per l''attuazione dell''obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell''articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi, tra l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel al quale si applica un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante;

Considerato che il contingente di 250.000 tonnellate di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialita' del mercato dei carburanti;

Visto l'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come carburante;

Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialita' del mercato dei carburanti;

Ritenuto di dover individuare modalita' per perseguire obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e che tengono conto della sostenibilita' dei biocarburanti anche con riferimento alle quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, occorre dettare criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si rileva che l'obbligo di immissione al consumo di cui al presente decreto non comporta il rischio di una sovracompensazione con la predetta misura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota n. 1561 dell'8 aprile 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE

    n. L. 123 del 17 maggio 2003.

    - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, reca: «Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38».

    - Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160, reca: «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

    - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

    , e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante e' del 47 per cento;

    b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

    c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

    d) soggetti tenuti all'obbligo in un dato anno: soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;

    e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i carburanti di cui alla lettera a);

    f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    g) quantitativo minimo: la quantita' di biocarburanti da immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto tenuto all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla base della formula di cui all'articolo 3, comma 5;

    h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di conformita' al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o piu' prodotti agricoli ed avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

    j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti ad accisa con aliquota ridotta.

  3. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

  4. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione all'effettiva disponibilita' dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni...

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