Obbligo di denuncia dei beni culturali mobili ed altri problemi

AutoreSforza Fogliani Corrado
Pagine243-245
243
Arch. loc. e cond. 3/2012
Dottrina
OBBLIGO DI DENUNCIA
DEI BENI CULTURALI MOBILI
ED ALTRI PROBLEMI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Accertamento esecutivo, le notizie utili. 2. Beni culturali
mobili, quando c’è l’obbligo di denuncia. 3. Installazione del
condizionatore da parte dell’inquilino. 4. Borsino immobiliare,
locazioni in caduta. 5. Legge Pinto, la Cassazione si pronun-
cia. 6. Immobiliare, aggravamento f‌iscale senza precedenti.
1. Accertamento esecutivo, le notizie utili
Gli avvisi di accertamento afferenti le imposte reddi-
tuali, l’Iva e l’Irap, emessi a partire dall’1 ottobre 2011 (e
relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007
e successivi), diventano atti esecutivi decorsi 60 giorni
dalla loro notif‌ica senza la mediazione del ruolo e l’emis-
sione preliminare della cartella esattoriale (art. 29 d.l. n.
78/’10, come convertito).
Per espressa disposizione di legge, gli avvisi di cui trat-
tasi devono contenere l’intimazione ad adempiere all’ob-
bligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il
termine per la proposizione del ricorso e l’avvertimento
che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento,
la riscossione verrà aff‌idata ad Equitalia “anche ai f‌ini
dell’esecuzione forzata”. In secondo luogo, il ricorso deve
avvenire entro 60 giorni dalla notif‌ica dell’accertamento e
deve essere accompagnato dal versamento di un terzo della
somma richiesta dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, in
caso di presentazione da parte dell’interessato di un’istan-
za di accertamento con adesione, oppure se il termine per
l’impugnazione cade durante il periodo di sospensione
annuale dei termini processuali (1 agosto - 15 settembre),
questa scadenza slitta: in ipotesi di accertamento con
adesione, di ulteriori 90 giorni; in ipotesi di sospensione
dei termini, di altri 46 (se si verif‌icano entrambe le circo-
stanze i due periodi si cumulano). Naturalmente, dato che
- come detto - il termine per la proposizione del ricorso è
lo stesso entro il quale la legge impone la corresponsione
dell’importo indicato nell’avviso di accertamento, il diffe-
rimento dell’impugnazione comporta anche, come logica
conseguenza, lo slittamento dell’obbligo di provvedere al
pagamento di tale importo. Resta comunque il fatto che
il contribuente che volesse difendersi sarà anzitutto ob-
bligato al pagamento di quanto dovuto (solve) e solo in
un secondo momento potrà opporsi, chiedendo indietro
quanto in prima battuta versato (repete).
2. Beni culturali mobili, quando c’è l’obbligo di denun-
cia
L’art. 59 del d.l.vo n. 42/’04, così come modif‌icato dal
“decreto sviluppo”, impone, adesso, di denunciare alla So-
praintendenza il trasferimento della detenzione dei beni
culturali solo quando questi beni siano mobili. Al riguardo,
occorre precisare che tale obbligo di denuncia deve rite-
nersi riguardare esclusivamente quei beni per i quali sia
stata notif‌icata “al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo” la “dichiarazione di interesse culturale”
(fermo restando che già la “comunicazione” ai medesimi
soggetti dell’avvio del relativo procedimento fa scattare,
“in via cautelare”, temporanee misure di tutela tra cui
anche quella qua in discorso).
Il predetto art. 59, infatti, si applica ai “beni culturali”
e l’art. 10, comma 3, d.l.vo n. 42/’04, considera tali solo
quelli (aventi determinate caratteristiche) per cui “sia
intervenuta la dichiarazione di interesse culturale”. Il che
porta appunto alla conclusione che, se tale dichiarazione
non interviene, l’obbligo di denuncia non si applica. E ciò,
nonostante il bene oggetto di trasferimento possa presen-
tare, ad esempio, un rilevante “interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico”, oppure rivestire, in
ipotesi, “un interesse particolarmente importante” a cau-
sa del suo riferimento, con la “storia politica” o “militare”.
In altre parole, anche quando il bene in questione abbia
quelle caratteristiche che il citato art. 10 prescrive ai f‌ini
della dichiarazione di culturalità.
Le considerazioni che precedono valgono - è bene pun-
tualizzarlo - solo per le cose appartenenti ai privati.
3. Installazione del condizionatore da parte dell’inqui-
lino
La giurisprudenza ha chiarito che costituiscono “mi-
glioramenti” quelle “opere che, con sistemazioni o trasfor-
mazioni diverse”, apportano al bene locato “un aumento di
valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la
produttività e la redditività, senza presentare una propria
individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporar-
si”; sono “addizioni”, invece, quelle “opere che, pur unite
ed incorporate” alla cosa locata, “non si fondono con essa
ma ne producono un incremento di ordine quantitativo”

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