DECRETO 11 Settembre 2007 - Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Considerato che, in base alla attuale situazione del sistema del gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo della produzione nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento della capacita' di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti esteri di importazione e terminali di rigassificazione di GNL, potrebbero verificarsi nuove situazioni di emergenza in caso di situazioni climatiche particolarmente rigide;

Considerato che le condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas naturale che vengano a determinarsi a seguito di eventi estranei alla normale gestione, quali condizioni climatiche avverse o avarie in importanti componenti, impongono l'adozione di decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del sistema nel suo regolare equilibrio di funzionamento, e predefinite per una tempestiva attivazione in caso di necessita', ad evitare che ritardi attuativi conducano l'esercizio del sistema su un percorso irreversibile;

Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno, situazioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas determinino un deficit globale di sistema tra disponibilita' e fabbisogno di gas naturale che non possa essere colmato mediante l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di gas, sono risolutivi gli interventi, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a consentire la continuita' di esercizio del sistema, da attuare mediante il contenimento dei consumi fino a concorrenza del deficit risultante privo di copertura;

Considerato che la continuita' di funzionamento del sistema del gas costituisce un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue l'opportunita' di coinvolgere detti clienti nella fornitura di un contributo al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella misura in cui possono contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas, secondo esigenza, e con modalita' misurabili e gestibili a livello giornaliero;

Considerata l'opportunita' di introdurre una metodologia per il contenimento dei consumi di gas in caso di condizioni critiche di esercizio, che consenta di raccogliere contributi dai clienti finali sopra indicati e che risulti compatibile con le rispettive possibilita' di intervento, da attuare mediante:

corrispettivi a carico di tutti i clienti finali destinati ad un fondo per il contenimento dei consumi; ed, una procedura che preveda, in caso di applicazione di procedure di emergenza, l'obbligo del contenimento dei consumi a carico dei clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto e caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;

Considerata l'opportunita' di prevedere corrispettivi differenziati commisurati con la disponibilita' di intervento, nonche' incentivi da riconoscere a consuntivo per promuovere la partecipazione effettiva e penali da applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;

Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito: il Comitato), di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, nella riunione del 12 luglio 2007;

Considerato il parere espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita) in merito al presente decreto;

Ritenuto di condividere le osservazioni dell'Autorita', senza tuttavia introdurre l'esplicita possibilita' per i clienti finali di indicare periodi determinati per l'offerta di contenimento dei consumi, in quanto gia' perseguibile mediante l'adesione in forma associata secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, mantenendo altresi', al fine di evitare comportamenti opportunistici, la previsione, in caso di ricorso alla seconda linea di intervento, di una richiesta pro quota di contenimento a tutti indistintamente i clienti obbligati, lasciando comunque la facolta' ai clienti di prima linea di contenere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro richiesti o dagli stessi precisati;

Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per garantire la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

  1. Ciascun cliente finale utilizzatore di gas naturale per qualsivoglia uso ha l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas per far fronte ad una disponibilita' di immissione insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalita' dei clienti finali in condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas.

  2. A seconda della classe di appartenenza del cliente finale come precisata all'art. 2, il contributo e' a solo titolo oneroso oppure, in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto...

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