DECRETO 29 dicembre 2011 - Termini e condizioni di partecipazione all''obbligo di contenimento di consumi di gas per l''anno termico 2011/2012. (12A00522)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010, recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, ma che tuttavia costituiscono un possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerato che possono ripresentarsi anche nel corso della seconda meta' dell'inverno 2011 - 2012 incertezze sulle forniture via gasdotto, anche in dipendenza della attuale situazione internazionale;

Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile 2012, per il solo anno termico 2011/2012, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei...

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