Obbligo di assicurazione: considerazioni operative

AutoreGiovanni Fontana
Pagine351-352
351
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Dottrina
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE:
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
di Giovanni Fontana(*)
Nei lontani anni ‘70, si pensò che la copertura assicura-
tiva per danni prodotti dalla circolazione stradale fosse da
considerare una vera e propria necessità sociale, cui non si
poteva rinunciare; tanto da stabilire - con legge dello Stato
- che ciascun veicolo posto in circolazione dovesse essere
assicurato presso un’impresa di assicurazione riconosciuta
in Italia. “Mutatis mutandis”, attualmente, due fondamentali
leggi dello Stato disciplinano, in combinato disposto, il siste-
ma della obbligatorietà della c.d. assicurazione R.C. Auto:
- la disciplina generale, è stabilita dal “Codice delle
Assicurazioni Private”, di cui al D.L.vo n. 209/2005;
- la disciplina speciale, è stabilita dal “Nuovo Codice
della Strada”, di cui al D.L.vo n. 285/1992.
A ciò si aggiungano le disposizioni sul contratto di assi-
curazione e sul risarcimento del danno di cui al Libro IV,
Titolo III, Capo XX, Sez. I e gli artt. 2054 e ss. c.c.
In tal senso, mentre il codice da ultimo citato costitui-
sce l’ossatura portante del sistema assicurativo, il decreto
n. 209, derogandolo, introduce delle novità in talune tipo-
logie di contratto, quale quella inerente i danni cagionati
dalla circolazione dei veicoli sulle strade pubbliche. Per al-
tro verso, il decreto n. 285, all’art. 193, comma 1, stabilisce
il principio generale e fondamentale, secondo il quale “...i
veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i f‌ilovei-
coli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione
sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle
vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile
verso terzi...” e siccome lo stesso codice offre una precisa
def‌inizione dei termini utilizzati nel dispositivo appena
citato, ne deriva il seguente corollario:
- sono soggetti a tale obbligo tutti i veicoli a guida indi-
pendente, purché dotati di motore, i f‌iloveicoli ed i rimor-
chi. Tra i veicoli a motore, restano comunque esclusi da
detto obbligo, in quanto non rientranti nella def‌inizione di
veicolo, le macchine per uso di bambini, le cui caratteri-
stiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento e le
macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici
secondo le vigenti disposizioni comunitarie (art. 46 c.s.);
- l’obbligo, non riguarda soltanto il veicolo in movimen-
to, ma anche quello che si trova in fermata o in sosta (artt.
3, comma 1, n. 9 e 157, comma 1, c.s.) ed in tale ultimo
caso e per quanto riguarda i rimorchi, gli stessi debbono
avere una copertura assicurativa a se stante, per mero “ri-
schio statico”;
- l’obbligo si concretizza nel momento in cui la circo-
lazione avviene lungo una strada ovvero sull’area ad uso
pubblico (non rileva la proprietà, ma l’uso che ne viene
fatto da un numero indiscriminato di persone, senza che
alcuno ne limiti o ne vieti l’uso stesso) destinata (quindi,
realizzata allo scopo di consentire) alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1, c.s.);
- l’obbligo è da ritenere comunque assolto (indipendente-
mente dalla mancanza o non adeguata documentazione as-
sicurativa, ivi compreso l’errore in buona fede) quando l’im-
presa di assicurazione garantisce la copertura assicurativa
ovvero il risarcimento del danno eventualmente prodotto.
Ciò premesso, in sede di controllo sarà sempre neces-
sario verif‌icare:
- che ci si trovi dinanzi ad un veicolo a motore, un f‌ilo-
veicolo o un rimorchio;
- che il veicolo sia in movimento, in fermata o in sosta,
lungo una strada d’uso pubblico, non rientrando in tale
concetto l’area di proprietà pubblica, ma d’uso esclusivo,
quale, ad esempio, un cantiere stradale, un parcheggio
delimitato e riservato a veicoli di servizio della polizia
locale, ecc.
- che non esista alcuna prova liberatoria, da parte
del conducente del veicolo o di chiunque altro ne abbia
interesse, che il veicolo stesso sia comunque coperto da
assicurazione RC Auto (1).
In difetto, si applicherà la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 193 c.s.
Le modif‌icazioni apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modif‌icazioni nella L. 17 dicembre 2012,
n. 221, al Codice delle assicurazioni e quindi il venire meno
(sul piano formale) della c.d. “tacita proroga”, consentono
di ritenere che dal giorno della scadenza naturale della
polizza, per quanto il contratto di assicurazione sia risolto,
la copertura assicurativa (che resta - a mio modo di vedere,
assurdamente - a carico della precedente impresa di assi-
curazione) continua ad essere eff‌icace e dunque, quanto
richiesto dall’art. 193, comma 1, c.s., resta salvaguardato.
In una parola, il contraente ha in mano un contratto di
assicurazione scaduto, che produce i seguenti effetti:
- la liquidazione del danno eventualmente prodotto da
sinistro stradale;

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