Gli obblighi tributari dei micro condomini

AutoreRino Enne
Pagine845-846

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La legge 27 dicembre 1997, n. 449, come ampiamente rilevato in questa Rivista 1 ha sostanzialmente stravolto la figura del condominio che da soggetto ignoto al diritto tributario è diventato un soggetto noto al fisco e ciò a causa dei nuovi obblighi normativamente posti a carico dell'ente di gestione che è stato trasformato in sostituto d'imposta.

L'applicazione della sopra indicata norma non è stata indolore per l'ampia platea dei destinatari che si sono trovati, per la prima volta, ad affrontare (e risolvere) problemi tecnico-pratici di una certa rilevanza derivanti dalla complessità degli atti da compiere in relazione agli obblighi tributari frettolosamente imposti dal legislatore in testa a soggetti da sempre estranei al rapporto d'imposta.

In tale quadro, preso atto delle difficoltà e dei dubbi interpretativi via via segnalati, si è inserito il Ministero delle finanze che con la circolare 204/E 2 ha cercato di riassumere la natura e la particolarità dei nuovi obblighi dando, nel contempo, una risposta per quanto possibile esaustiva alle difficoltà derivanti dall'applicazione della L. 449/1997, fornendo così un valido supporto all'attività degli amministratori di condomini.

Nel segnalare con favore l'intervento amministrativo e nel rimarcare la necessità di tale intervento, non essendo evidentemente sufficienti le istruzioni contenute nei vari quadri del modello dichiarativo 770, si osserva che l'amministrazione per illustrare le novità contenute nella novella n. 449/97, dopo aver ricordato che dal 1° gennaio 1998 il condominio ha la qualifica di sostituto d'imposta, che lo stesso ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 600/1973, così come modificati dall'art. 21, undicesimo comma, lett. a) e b) della L. 449/1997, deve effettuare la ritenuta sui compensi corrisposti non solo ai dipendenti e/o lavoratori autonomi, ma anche all'amministratore del condominio, ha chiaramente precisato che alcuni obblighi di natura tributaria pur dovendo riguardare il condominio, investono, per espressa previsione normativa, gli amministratori di condominio direttamente e soggettivamente considerati.

Tale riferimento soggettivo derivante dall'imputazione di obblighi che naturalmente avrebbero dovuto essere riferiti all'ente amministrato, ha imposto una attenta valutazione sia degli oneri comportamentali attribuiti al destinatario della norma, che delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del dettato, non potendo essere confuse le figure soggettive del rapporto; in altre parole l'amministratore del condominio ed il condominio hanno nei confronti del fisco una posizione soggettiva distinta.

In tale ottica fra i nuovi compiti (rectius: obblighi) posti in testa agli amministratori sono stati individuati sia quelli di «comunicazione» all'anagrafe tributaria 3 correlati all'innovato art. 7 del D.P.R. 605/73, che quelli di «collaborazione» 4 con l'amministrazione finanziaria compendiati dal novellato art. 32, primo comma, n. 8 ter, del D.P.R. 600/1973, con il quale l'amministratore del condominio è divenuto destinatario «delle attenzioni» degli uffici ai quali, dietro specifica richiesta, dovrà «trasmettere dati, notizie e documenti inerenti la gestione condominiale».

Si tratta, come facilmente intuibile, di un obbligo funzionale dell'amministratore, la cui inosservanza è foriera di conseguenze negative di natura pecuniaria per il solo manchevole.

Con riferimento all'aspetto «comunicativo» è stato altresì ribadito, in conformità anche a quanto stabilito dal decreto del 12 novembre 1998, l'obbligo, per l'amministratore di condominio, di trasmettere...

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