Obblighi di diffusione e strumenti di tutela

AutoreAnnamaria Bonomo
Pagine375-461
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CAPITOLO SECONDO
OBBLIGHI DI DIFFUSIONE E STRUMENTI DI TUTELA
SOMMARIO. 1. Gli obblighi di diffusione dei dati pubblici a carico delle pubbli-
che amministrazioni nella legislazione vigente: profili ricostruttivi. - 1.1. Il
quomodo: le modalità conoscitive. - 1.2. Il quantum conoscitivo. - 1.3. I re-
quisiti di qualità. - 1.4. I limiti. - 1.5. Tentativi di riforma: la “Carta dei do-
veri”. - 2. I nuovi obblighi di diffusione in capo alle pubbliche amministra-
zioni e il ruolo del cittadino: verso una nuova concezione di trasparenza? -
3. Sulla natura giuridica della pretesa all’informazione a fronte di obblighi
di diffusione delle informazioni. - 4. Violazione degli obblighi di diffusione
e modalità di valutazione delle prestazioni: tra misure organizzative e azioni
giurisdizionali. - 5. Le misure organizzative. - 5.1. l “nuovi” controlli interni.
- 5.2. La trasparenza delle informazioni sulla performance degli amministra-
tori. - 5.3. La responsabilità dirigenziale: brevi cenni ricostruttivi e profili di
innovazione. - 6. Le azioni giurisdizionali previste dall’ordinamento. - 6.1.
Prestazioni informative e ricorso per l’efficienza.
1. Gli obblighi di diffusione dei dati pubblici a carico delle pub-
bliche amministrazioni nella legislazione vigente: profili rico-
struttivi
Tracciati il significato e l’evoluzione storico-normativa dell’at-
tività di informazione amministrativa quando intesa come dovere di
diffusione dei dati, e dopo averne osservato la disciplina nell’or-
dinamento europeo e in alcuni ordinamenti di settore, occorre ora
volgere l’analisi in una prospettiva concreta, soffermando l’atten-
zione sui contenuti dell’attività di diffusione dei dati nel nostro
sistema.
La diversificazione nell’esercizio dell’attività di informazione
da parte dell’amministrazione impone di limitare l’approccio ad al-
cune tipologie di obblighi di diffusione, quelli più significativi
nonché più rappresentativi della nuova concezione informativa.
L’obiettivo è quello di compiere una verifica dello stato attuativo
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della seconda modalità attuativa dell’informazione amministrativa
ed una valutazione della sua effettiva incidenza migliorativa sulla
circolazione delle informazioni pubbliche nel nostro sistema attra-
verso l’analisi di alcuni aspetti particolari.
Le norme più di interesse le ritroviamo nel Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (CAD) del 7 marzo 2005, n. 821, il quale,
com’è stato accennato, è intervenuto, sempre in un’ottica ampliati-
va dell’area della conoscibilità, a regolare l’accessibilità delle in-
formazioni e dei dati in modalità digitale, e la messa a disposizione
delle informazioni e dei dati attraverso le tecnologie informatiche.
La normativa sull’amministrazione digitale, nonostante le ini-
ziali critiche dovute all’eccessiva genericità delle affermazioni che
non sarebbero supportate da adeguate risorse organizzative2, ha il
merito di stabilire per la prima volta una disciplina del dato pubbli-
co conferendogli uno status proprio e dettando le regole per la sua
diffusione. Disciplina che trova una sintesi straordinariamente effi-
cace nell’art. 1 del Codice, dove alla lettera n), viene correttamente
precisato che il carattere pubblico di un dato è determinato dalla
sua “conoscibilità da chiunque”.
Nel nostro sistema, come precedentemente osservato, quindi, il
meccanismo previsto dalla legge per assicurare la pubblicità è quel-
lo della individuazione di una serie documenti dei quali l’ammi-
nistrazione è tenuta ad assicurare la piena e completa conoscibilità.
1 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93
«Codice dell’amministrazione digitale», aggiornato dal d.lgs. n. 159 del 4 aprile
2006 in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’ammini-
strazione digitale».
2 In questo senso il già citato parere del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2005,
p. 7 ove si osserva che “appare corretto ma non sufficiente inserire, all’inizio del
codice, una serie di previsioni programmatiche e di principio (su cui cfr. amplius
infra, il punto 12.2), senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della di-
sciplina amministrativa, in materia di “diritti” dei cittadini e delle imprese, di do-
cumentazione amministrativa, di rilascio degli atti amministrativi, di erogazione
dei servizi pubblici on line e di accesso telematico a tali servizi da parte del pub-
blico; in argomento cfr. A. MASUCCI, Erogazione on line dei servizi pubblici e
telepro cedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull’azione amministra-
tiva, in Dir. Pubblico, 2003, 991 ss.; F. MERLONI, Introduzione al l’e-government,
Torino, 2005, passim; E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza ammini-
strativa cit., 591 ss. Sul punto infra § 4.
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La conoscibilità generalizzata è il risultato di un’azione positiva di
diffusione dei dati da parte delle amministrazioni realizzata attra-
verso strumenti e modalità tra loro diversi che negli ultimi anni
hanno conosciuto un’espansione rilevante3.
1.1. Il quomodo: le modalità conoscitive
Per quanto concerne le modalità di esercizio dell’attività am-
ministrativa di informazione, è evidente che l’utilizzo delle tecno-
logie informatiche sia oggi divenuto lo strumento privilegiato per la
gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati pubblici4.
Tale nuova concezione emerge chiaramente da alcune disposi-
zioni del Codice.
L’articolo 2, ad esempio, nel precisare le finalità e l’ambito
di applicazione del Codice stesso, prevede che lo Stato, le regioni e
gli enti locali debbano assicurare la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’infor-
mazione in modalità digitale, che essi si organizzino ed agiscano a
tal fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione5.
Al successivo articolo 3, il legislatore si spinge più avanti e ar-
riva a riconoscere in capo ai cittadini e alle imprese un vero e pro-
prio “diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telema-
tiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i
3 Cfr. le osservazioni di E. CARLONI, Art. 26. Obbligo di pubblicazione, in
M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 1194, il qua-
le tuttavia fa rientrare i nuovi strumenti di conoscenza nell’ambito dell’istituto
della “pubblicazione” disciplinato dall’art. 26 l. 241/1990.
4 Sulla progressiva crescita delle tecnologie informatiche e sul conseguente
ampliamento della capacità di trattamento dei dati pubblici da parte delle pubbli-
che amministrazioni cfr. MERLONI, Coordinamento e governo dei dati nel plura-
lismo amministrativo, 160 ss.
5 Sul Codice dell’amministrazione digitale e sugli istituti preordinati a tale
fine cfr. E. CARLONI, Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lgs 7
marzo 2005, n. 82, Rimini, 2005; F. MERLONI, Introduzione all’e-government,
cit., passim; G. DUNI, Amministrazione digitale, in Enc. Dir., ad vocem; ID.,
L’amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nella evoluzione telematica,
Milano, 2008; A. MASUCCI, Informatica pubblica, cit., 3115 ss.

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