Le Obbligazioni Principali Del Conduttore

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Rassegna
di giurisprudenza
Le obbligazioni principali
del conduttore
SOMMARIO
1. Corrispettivo. 2. Diligenza. 3. Bed and breakfast.
1. Corrispettivo
Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona
fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legit-
timario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato
dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista contro-
versia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità, né che alcuno
degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al condut-
tore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire
il pagamento, l’onere di dimostrare il colpevole aff‌idamento del
conduttore. * Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2016, n. 14445, Bottone
c. Finella. [RV640524]
La tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento del ca-
none a mezzo bonif‌ico bancario, anziché presso il proprio do-
micilio in moneta avente corso legale, non implica, di per sè,
salvo prova contraria gravante sul conduttore, anche l’accon-
discendenza ad ottenere la materiale disponibilità di quanto
dovutogli oltre il termine all’uopo pattuito. * Cass. civ., sez. III,
28 maggio 2015, n. 11110, Faraldo c. Laiolo, in questa Rivista
6/15. [RV635426]
Non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone sul-
la base di pretesi controcrediti, costituendo tale sua condotta
un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno
squilibrio tra le prestazioni delle parti. (Fattispecie relativa ad
immobile locato ad uso uff‌icio, in relazione al quale il condut-
tore aveva eccepito la compensazione con propri crediti vantati
nei confronti dei locatori per attività professionale svolta nei
loro confronti). * Trib. di Trento, 31 marzo 2014, n. 390, in questa
Rivista 6/2014.
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione del con-
tratto di locazione per mancato pagamento di canoni scaduti
e sia stata altresì domandata la condanna del conduttore al pa-
gamento dei canoni da scadere in corso di causa deve ritenersi
virtualmente proposta la domanda di risoluzione anche in rela-
zione ai canoni che andranno a scadere, sicché correttamente,
il giudice tiene conto di tale inadempimento, ai f‌ini della decisio-
ne, sussista o meno l’inadempimento originariamente dedotto.
Dovendo, inoltre, il giudice esaminare, ai f‌ini della gravità dell’i-
nadempimento, giustif‌icativa della risoluzione del contratto, il
comportamento globalmente tenuto dal conduttore, egli deve
altresì considerare l’eventuale ritardo concernente le presta-
zioni scadute e adempiute prima della domanda di risoluzione,
poste a suo fondamento. * Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n.
202, Soc. SIAR c. Comune di Roma, in questa Rivista 2007, 392.
Quando, pur a fronte di clausola contrattuale che preveda
la corresponsione del canone mediante bonif‌ico bancario, il
locatore f‌in dall’inizio del rapporto e per oltre 3 anni abbia in-
staurato la prassi di recarsi mensilmente presso la residenza del
conduttore per ritirare la somma, il mancato pagamento di 4
mensilità del canone non può ascriversi a colpa dell’aff‌ittuario
(né può costituire inadempimento alle obbligazioni nascenti dal
contratto) laddove il proprietario, oltre a non presentarsi più,
non abbia neppure provveduto a comunicare le coordinate ban-
carie necessarie per l’esecuzione del bonif‌ico (non già specif‌ica-
te nel contratto). * Trib. civ. Padova, sez. II, 12 febbraio 2007, n.
2471, Pantano c. Badag, in questa Rivista 2007, 504.
Al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il ca-
none, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si veri-
f‌ichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene,
e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile
al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adem-
pimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima
soltanto qualora venga completamente a mancare la contropre-
stazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’altera-
zione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio
tra le prestazioni delle parti. (Nella specie, il conduttore, dopo
che l’immobile era stato lesionato dalla caduta di un albero sul
tetto, aveva continuato a utilizzarlo mantenendovi i mobili e ad
altri oggetti nelle stanze non danneggiate dal sinistro). * Cass.
civ., sez. III, 1 giugno 2006, n. 13133, Tersigni c. Coradini Silveri
ed altri. [RV590326]
L’invio di un vaglia postale per effettuare il pagamento del ca-
none di locazione non ha eff‌icacia liberatoria se esso non venga
accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l’eff‌icacia liberatoria
può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata (nella specie,
per oltre un anno anteriormente al periodo in cui era sorta
contestazione) accettazione dei canoni nella forma suddetta
manifesti tacitamente il consenso del locatore, quale creditore,
ai sensi dell’art. 1197 c.c., alla prestazione diversa da quella do-
vuta, con la conseguenza che tale comportamento del creditore
esclude lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e,
quindi, la sua mora, idonea a consentire la risoluzione del con-
tratto. * Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1226, Canerecci
c. Titone. [RV586939]
Integra grave inadempimento del conduttore – per inosser-
vanza del fondamentale obbligo previsto dall’art. 1587 n. 2 c.c. –
la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di
vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispet-
to dell’obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante,
nel suo domicilio. * Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603,
Fedullo c. Pucciarelli, in questa Rivista 2006, 156.
In tema di locazione, al conduttore non è consentito di aste-
nersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente,
nel caso in cui si verif‌ichi una riduzione o una diminuzione nel
godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale even-
to sia ricollegabile al fatto del locatore. (Nella specie, mancato
mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all’uso
convenuto). La sospensione totale o parziale dell’adempimen-
to dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto
qualora venga completamente a mancare la controprestazione
da parte del locatore. * Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7772,
C.i.e.m. sas c. Marengo srl. [RV572287]
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017

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