DECRETO 9 giugno 2005 - Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi, eseguiti sul territorio nazionale, e conferma del regime e dei valori previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990, in materia di sconti tariffari, relativamente ai contratti particolari

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2005 Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per

conto di terzi, eseguiti sul territorio nazionale, e conferma del regime e dei

valori previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990, in materia

di sconti tariffari, relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.

56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge citata; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per il trasporto merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale; Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi con i quali, negli anni, sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari, e, da ultimo, il decreto 29 luglio 2003, con il quale e' stato riconosciuto un aumento pari al 5%; Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dal Governo in data 29 novembre 2004, che ha previsto l'avvio, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della procedura per un incremento del 2% delle tariffe di trasporto, al fine di recuperare l'aumento dei costi generato dall'innalzamento del prezzo del gasolio; Considerato che, per dare attuazione alla detta intesa, e' stata attivata la procedura prevista dall'art. 53, comma 4, della menzionata legge n. 298/1974, sottoponendo all'esame del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la concordata ipotesi di adeguamento; Vista la nota del 7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, in riferimento anche a voci di costo diverse dal prezzo del gasolio, ha proposto una diversa ipotesi di adeguamento tariffario, che si pone, in parte, al di fuori di quanto concordemente stabilito nell'intesa del Governo con le associazioni di categoria di cui al citato protocollo del 29 novembre 2004; Vista la lettera del 24 marzo 2005, con la quale sono state interpellate a riguardo le regioni, nonche' le...

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