DECRETO 6 ottobre 2011 - Assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato italiano paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP. (12A01163)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Capo I

Soggetti assicurati

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CON DELEGA ALLO SPORT

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, emanato il 3 novembre 2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti;

Considerato che l'attivita' svolta dalle federazioni e dalle discipline sportive paralimpiche e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto, al pari dell'attivita' svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attivita' sportiva ed assume quindi rilevanza pubblicistica;

Sentito il Comitato italiano paralimpico - CIP;

Emana il seguente decreto in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati al Comitato Italiano Paralimpico - CIP e agli enti riconosciuti dal CIP;

Art. 1

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

  1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi tesserati con il CIP e gli enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche di atleti, tecnici, dirigenti ed altre figure specializzate, e di seguito denominati «soggetti assicurati».

  2. Gli enti riconosciuti dal CIP di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono:

    1. per atleti, i soggetti tesserati (disabili e normodotati) che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; in particolare, per atleti disabili si intendono tutte le persone che per un danno e/o una menomazione e/o una patologia possano essere considerati eleggibili a gareggiare negli sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o mentali;

    2. per dirigenti, i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

    3. per tecnici, i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e analoghe figure preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, al loro perfezionamento tecnico e all'allenamento degli atleti;

    4. per figure specializzate, i soggetti tesserati per supportare al meglio l'attivita' degli atleti disabili, considerando le peculiarita' richieste dalle diverse tipologie di danno/menomazione/patologia;

    3) per infortunio, l'evento improvviso che si verifichi indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto e produca lesioni obiettivamente constatabili che possano avere per conseguenza la morte o una forma di invalidita' permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidita' permanente preesistente e/o un danno e/o una patologia.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI


    Capo I

    Soggetti assicurati

    Art. 2

    Premio assicurativo

  4. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT