DECRETO 25 Settembre 2007, n. 185 - Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza...

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti";

Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Registro e struttura organizzativa

  1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

  2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

  3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:

    1. i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

    2. i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

  4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante

    �Norme in materia ambientale� e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

    - Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio

    2005, n. 175, supplemento ordinario.

    �Art. 13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

    1. l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

    2. i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;

    3. gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;

    4. il significato del simbolo riportato nell'allegato

      4;

    5. le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

  5. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

  6. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui cio' e' necessario per consentite ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.

  7. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il

    13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' per l'identificazione del produttore.

  8. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

  9. I produttori comunicano al Registro di cui all'art.

    14, con cadenza annuale e con le modalita' da individuare ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonche' le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

  10. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n.

    185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi previsti all'art. 10, comma 3.

  11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.

  12. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:

    1. le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;

    2. il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.�.

    �Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE). - 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'art. 10, comma 1, e' istituito, presso il Ministero...

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