DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n. 93 - Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n.93

Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante

nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei

materiali di armamento.

Titolo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'articolo 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999, recante regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n.

257; Considerata la necessita' di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute; Sentito il Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004; Tenuto conto della necessita' di adeguarsi alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle relative alla disciplina cui assoggettare il comando del personale di altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri, in ragione della specificita' della struttura presso cui detto comando e' disposto;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Abbreviazioni

  1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono

    1. legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, cosi' come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148; b) materiali: ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge; c) elenco: all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge; d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge; e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge; g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazioneª.

    - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: ´Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamentoª.

    - La legge 17 giugno 2003, n. 148, reca: ´Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185ª.

    - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, reca:´Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185ª.

    - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca

    ´Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.

    94.ª.

    - Il testo dell'art. 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999 (Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257, e' il seguente

    ´Art. 10 (Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri). - 1. (Omissis); 2. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185ª.

    Nota all'art. 1

    - Per il titolo della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota alle premesse.

    - Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n.

    185 del 1990, e' il seguente

    ´Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

    ´Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioniª.

    - Si riporta il testo degli articoli 2, e 311 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente

    ´Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

  2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie

    1. armi nucleari, biologiche e chimiche; b) anni da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

  3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 e' approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti...

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