DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1999, n.448 - Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, recante "Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185"; Considerata la necessita' di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle mutate esigenze di integrazione europea del settore; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999; Ritenuta la necessita' di omettere, nel testo del presente regolamento, il riferimento all'articolo 13, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, contenuto nell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, al fine di tenere conto della sopravvenuta abrogazione di detta norma da parte dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Abbreviazioni 1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono

  1. "la legge, alla legge, della legge", alla legge 9 luglio 1990, n. 185; b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge; c) "elenco", all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge; d) "registro", al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge; e) "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nullaosta di cui alla legge nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; f) "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge; g) "comitato", al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge; h) "CIPE", Comitato interministeriale programmazione economica, in sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, del CISD, Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 1.

    Abbreviazioni

    Nota al titolo

    - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, vedasi nelle note alle premesse.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.

    400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima deIla loro emazione".

    - I testi degli articoli 29 e 30 della legge n.

    185/1990 (Nuove nome sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti

    "Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione".

    "Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno amanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nome per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni".

    - Il testo dell'art. 13 della legge n. 185/1990 e' il seguente

    "Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dall'autorizzazione dovra' essere motivato.

    2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni

  2. previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nullaosta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

    3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.

    4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o cominicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potra' rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

    5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

    6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente".

    - Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.P.C.M. n.

    94/1991 e' il seguente

    "4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, e' presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento. La domanda e' inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui e' richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge".

    - Il testo dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n.

    373/1994 e' il seguente

    "4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e secondo quanto disposto dall'art.

    1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore deI presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento".

    Note all'art. 1

    - Il testo dell'art. 2 della legge n. 185/1990 e' il seguente

    "Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnicocostruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

    2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie

  3. armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro o relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art.

    1; i) sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

    3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto del Ministro della...

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