Il nuovo terzo comma dell'art. 1135 c.c.

AutorePaolo Scalettaris
Pagine417-418
417
Arch. loc. e cond. 4/2014
Riforma
del condominio
IL NUOVO TERZO COMMA
DELL’ART. 1135 C.C.
di Paolo Scalettaris
1. L’art. 1135 c.c. contiene l’elencazione delle “attribu-
zioni” dell’assemblea del condominio, e cioè dei compiti
che sono normativamente assegnati a questa.
L’articolo ha subito diverse modif‌iche in sede di riforma
della disciplina del condominio: tra le altre si è avuta l’ag-
giunta, rispetto al testo previgente, di un nuovo comma,
il 3°, che con una disposizione formulata in modo assai
generico prevede che l’assemblea possa deliberare di au-
torizzare “l’amministratore a partecipare e collaborare
a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualif‌icati, an-
che mediante opere di risanamento di parti comuni degli
immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in
sicurezza statica, al f‌ine di favorire il recupero del patri-
monio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e
la sostenibilità ambientale nella zone in cui il condominio
è ubicato”.
La disposizione, che – come si è detto - è formulata in
modo assai generico e vago (al punto che secondo alcuni
avrebbe una portata meramente “demagogica”) (1), pre-
senta diff‌icoltà di lettura ed ha dato luogo a divergenze di
interpretazione.
2. Innanzitutto ci si è chiesti se fosse proprio necessaria
l’introduzione di una nuova norma di legge che consentis-
se all’assemblea di assumere le decisioni previste dalla
nuova disposizione: ci si è chiesti se in realtà anche prima
della riforma del condominio l’assemblea avesse potuto
assumere comunque delibere dirette alla partecipazione
ad iniziative quali quelle indicate dalla norma (iniziative
dirette, per esempio, alla realizzazione di opere di riquali-
f‌icazione urbana) (2).
Al proposito è stato però notato che in assenza della
nuova disposizione le eventuali deliberazioni dell’assem-
blea che avessero ad oggetto l’adozione o l’adesione da
parte del condominio a molte, se non a tutte, le iniziative
indicate avrebbero potuto essere ritenute nulle in quanto
concernenti argomenti e spese non aventi inerenza con la
gestione condominiale (3).
E’ proprio questo uno dei prof‌ili più delicati della nuo-
va disposizione: la previsione della nuova norma comporta
appunto il rischio che – come ha osservato la medesima
dottrina che ha formulato l’osservazione da ultimo ricor-
data (4) - essa “lasci libero ingresso nell’alveo assemblea-
re a qualsiasi iniziativa che nulla ha a che vedere con la
gestione delle cose comuni”.
Da osservare poi come la norma sia formulata in modo
macchinoso: essa infatti – così come è concepita - non
dispone che l’assemblea possa deliberare l’adesione alle
iniziative elencate nella norma stessa, ma prevede invece
– in modo meno diretto – che l’assemblea possa autoriz-
zare l’amministratore a partecipare o a collaborare a tali
iniziative.
3. Quanto al quorum assembleare richiesto, va ricorda-
to che per le delibere previste dalla norma in esame il 4°
comma dell’art. 1136 richiede la maggioranza qualif‌icata
di cui al 2° comma dell’art. 1136 c.c..
Ciò presenta aspetti di rilievo: considerata la specif‌ica
ed esplicita previsione ora ricordata, infatti, sembra debba
ritenersi che la maggioranza qualif‌icata da questa indica-
ta sia suff‌iciente in ogni caso di adozione di delibere della
natura prevista dalla norma, e dunque anche nei casi in
cui le iniziative cui il condominio aderisse prevedessero
l’esecuzione di opere per le quali – in base ad altre norme
in tema di manutenzione straordinaria o di ricostruzione –
sarebbero invece richieste maggioranze più elevate.
Non sembra invece che la norma in esame consenta di
derogare alle specif‌iche disposizioni dettate dallo stesso
art. 1135 c.c. in tema di costituzione del fondo speciale
per l’esecuzione di innovazioni o di opere di manuten-
zione straordinaria delle parti comuni: nell’ipotesi in cui
l’iniziativa alla quale il condominio aderisse comportasse
l’esecuzione di innovazioni o di opere di manutenzione
straordinaria pertanto dovrebbe ritenersi che debbano co-
munque osservarsi le disposizioni in tema di costituzione
del fondo speciale obbligatorio.
4. Quanto al contenuto specif‌ico delle ipotesi previste
è stato osservato in dottrina che “non si comprende la di-
stinzione tra partecipazione e collaborazione ai progetti in
questione” (5) da parte dell’amministratore.
In chiave più ampia ci si è chiesti poi quali possano
essere le iniziative alle quali la norma fa riferimento: al
proposito si è affermato che queste potrebbero essere,
per esempio, le feste di quartiere, le iniziative culturali
di qualsiasi genere, le sagre a tema, i progetti di recupero
giovanile contro la tossicodipendenza o la dispersione
scolastica, i programmi di alfabetizzazione di soggetti ex-
tracomunitari o altri progetti di solidarietà sociale (6).

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