DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 Giugno 2007, n. 110 - Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Visti i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono stati trasferiti al CNIPA compiti, funzioni e attivita' del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' le relative risorse finanziarie e strumentali e le risorse umane comunque in servizio;

Visto, in particolare, il comma 6-quinquies del citato articolo 10, che dispone che al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del CNIPA si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, come modificato dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento concernente la gestione delle spese nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 39/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici;

Visto l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la proposta del CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di regolamento di gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune osservazioni di modifica, proposte dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 17 aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale del CNIPA del 10 maggio 2007;

Considerata l'esigenza di adottare un nuovo regolamento sulla gestione delle spese del CNIPA;

Vista la proposta del CNIPA, formulata dopo aver acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA e dopo aver esperito la procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali interne;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006, all'ulteriore corso del testo in esame con le modifiche indicate, qui interamente recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2007;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

- "Centro nazionale": il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione come istituzione nel suo complesso;

- "Collegio": il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo;

- "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato": rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.):

�Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

  1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e).

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

  5. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  6. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  7. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

  8. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  9. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

    - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm), rubricato Pubblico impiego: della legge 23 ottobre

    1992, n. 421, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,

    31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario recante

    �Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale�:

    �Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della

    Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:

    a-m (omissis);

    mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla...

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