Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4

AutoreAmarillide Genovese
Pagine301-318
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rivista di diritto privato Problemi delle professioni
2/2013
Il nuovo statuto delle professioni
non regolamentate.
Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4
di Amarillide Genovese
SOMMARIO: 1. La legge sulle attività professionali “non protette”. Ambito di operatività,
ratio e nalità delle nuove regole. – 2. Il ruolo delle associazioni professionali: il sistema
di attestazione delle competenze. – 3. Normativa tecnica e certicazione dell’attività
professionale. – 4. Professioni non regolamentate e pratiche commerciali scorrette. – 5.
(Segue). Pratiche commerciali scorrette e codici di condotta. – 6. Lacune e criticità.
1. All’esito di un lungo e complesso iter di elaborazione normativa, il 26 genna-
io 2013 è stata pubblicata in Gazzetta uciale la legge n. 4/2013 recante una disci-
plina delle professioni non organizzate1.
Le istanze di riconoscimento dei professionisti che operano in settori non regola-
ti sono accolte in un provvedimento normativo che rivela un approccio disciplinare
diverso e “inedito”. La nuova legge, infatti, muta prospettiva rispetto al modello
delle professioni cd. ordinistiche, – per l’esercizio delle quali sono previsti un esame
di stato e l’istituzione di un ordine, cui è delegata la funzione di controllo sullo svol-
gimento dell’attività e sulla condotta degli iscritti –, “puntando” su un sistema fon-
dato sulla pluralità degli enti associativi e sulla volontarietà delle adesioni.
L’obiettivo di razionalizzazione, secondo regole note e condivise, dell’invaso socio-
economico occupato dalle professioni intellettuali “emergenti” è perseguito attraverso
la legittimazione delle associazioni professionali, cui è adato il compito di vericare
la congruenza tra lo svolgimento di una certa attività professionale non precedente-
mente regolamentata ed il possesso dei requisiti e delle competenze necessarie. Per tale
via, la normativa in questione introduce un articolato sistema di tutele di utenti e
consumatori che possono ora rivolgersi a professionisti “accreditati” e avere punti di
riferimento certi rispetto alla forte domanda di qualità delle prestazioni professionali.
Nell’ultimo decennio è stata più volte ipotizzata una riforma organica e coerente
della complessa materia delle professioni intellettuali, peraltro sollecitata dal legislatore
europeo che “spinge” per l’introduzione di regole di maggiore concorrenza e competi-
1 Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, in Gazz. U. n. 22 del
26 gennaio 2013.
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tività nel mercato dei servizi professionali. Tuttavia le esigenze di riforma delle profes-
sioni collegiate, legate alla necessità di rivedere un impianto organizzativo storicamente
datato, non potevano essere assimilate alle istanze di crescita e regolamentazione avan-
zate dalle “nuove” professioni, che rappresentano una realtà sempre più signicativa
nell’attuale contesto sociale ed economico. Per altro verso, gli strumenti di governo
delle arti e dei mestieri si rivelano inappropriati rispetto alle professionalità che si sono
sviluppate e consolidate negli ultimi decenni, soprattutto nell’ambito del terziario cd.
avanzato, per rispondere a richieste di mercato sempre più diversicate e complesse.
Il legislatore nazionale ha tralasciato l’ambizioso progetto di una riforma com-
plessiva delle professioni liberali, assumendo tuttavia diverse iniziative che hanno
inciso sensibilmente sull’esercizio delle attività professionali. Il riferimento è al d.l.
n. 138/2011 che ha avviato il processo di delegicazione della materia delle profes-
sioni (conv., con modicazioni, in l. 14-9-2011, n. 148), al regolamento governati-
vo di riforma delle professioni regolamentate, al decreto cd. liberalizzazioni (d.l. n.
1/2012, conv. in l. 24-3-2012, n. 27), alla riforma della professione forense (legge
n. 247/2012), al d.lgs. n. 13/2013 sul sistema di certicazione delle competenze, al
regolamento in materia di “società tra professionisti” (d.m. n. 34/2913).
Da ultimo, la legge in commento “riconosce” l’attività dei professionisti non re-
golamentati che possono operare in forma individuale, associata, societaria o di la-
voro dipendente e organizzarsi in associazioni che attestino e garantiscano la qualità
dei servizi oerti.
Le linee direttrici del provvedimento riguardano due proli fondamentali: il sistema
di certicazione delle competenze professionali e la tutela del legittimo adamento
dell’utenza. Da un lato, infatti, il legislatore colloca il nuovo statuto delle professioni
non regolamentate nel contesto di una misura volta essenzialmente a tutelare i consu-
matori attraverso il richiamo delle disposizioni del Codice del consumo riferite alle
pratiche commerciali dei professionisti2. Dall’altro, promuove i meccanismi di valuta-
zione e certicazione dell’attività, secondo una prospettiva disciplinare diusa special-
mente nell’esperienza anglosassone e basata sulla validazione delle competenze da parte
delle associazioni professionali e soprattutto sull’adesione volontaria dei soggetti3.
2 Con il d.lgs. n. 146/2007 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/29/CE e novellato gli artt. 18-27 quater del
codice del consumo, il legislatore nazionale ha disciplinato il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori. Ci si riferisce a «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunica-
zione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (art. 18, lett. d),
cod. cons.). La denizione di prodotto rilevante ai ni della disciplina delle pratiche commerciali riguarda «qual-
siasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (art. 18, lett. c, cod. cons.).
3 D’altra parte, se pure la produzione normativa comunitaria è essenzialmente rivolta alla disciplina del rico-
noscimento delle qualiche professionali e delle professioni regolamentate, le direttive CEE 1989/48 (rico-
noscimento diplomi) e 1992/51 (secondo sistema generale di riconoscimento delle qualiche professionali)

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