Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura operativa nazionale di protezione civile.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualita' di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

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La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.

L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti di competenza e livelli di responsabilita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' al controllo coordinato del territorio.

La materia della polizia giudiziaria e' regolata dal codice di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale (decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria (comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonche' i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia giudiziaria (comma 2).

La materia della protezione civile e' disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.

Art. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di

  1. concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonche' collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attivita' consultive e statistiche connesse; m) attivita' di studio connesse alle proprie...

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