LEGGE 2 marzo 2010, n. 4 - Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ordinamento delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, 'Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99', eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

  1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n.

    580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo la parola 'turismo' sono aggiunte le parole 'della pesca'.

  2. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    '1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta e' integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purche' sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio'.

  3. Con regolamento, adottato su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le disposizioni applicative e sono individuati gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni.

    Art. 2

    Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di vigilanza sulle camere di commercio 1. L'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive...

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