LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2010, n. 51 - Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Natura e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato 'BURAT', e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.
-
Il BURAT e' redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalita' volte a garantire l'autenticita', l'integrita' e la conservazione degli atti pubblicati.
Art. 2
Consultazione 1. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione e' libera e gratuita.
-
La stampa ed il rilascio del BURAT in formato cartaceo su richiesta degli interessati sono soggetti ad un contributo fissato con deliberazione di Giunta regionale.
-
Il Bollettino ufficiale in versione cartacea e' inoltre assicurato alle istituzioni non ancora dotate di rete internet adeguata.
Art. 3
Pubblicazione e numerazione 1. Nel BURAT serie 'Ordinario' sono pubblicati gli atti indicati agli articoli 4 e 5 della presente legge.
-
Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie 'Speciale'.
-
Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie 'Supplemento'.
-
I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.
Art. 4
Articolazione del BURAT I. Il BURAT si articola in due parti.
-
Sono pubblicati nella parte prima del BURAT, serie 'Ordinario':
-
lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;
-
le leggi ed i regolamenti regionali;
-
i testi coordinati delle leggi e regolamenti regionali;
-
il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di programmazione economica e finanziaria nonche' tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
-
gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
-
le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonche' le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimita' di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
-
gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
-
le ordinanze degli...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA