DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.265 - Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio Esercito;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata l'esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti

1. Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico.

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

.

- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della

Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1962, n.

329.

- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre

1972, n. 795, abrogato dal presente decreto, reca «Nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1972, n.

330;

- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138;

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio

1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della

Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.

- Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:

Art. 2. - (Ministeri).

1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'universita' e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;

18) Ministero della solidarieta' sociale.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle...

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