Nuovo decreto legge sfratti, non rompe l'impianto della nuova legge

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine197

Page 197

Il decreto legge sugli sfratti approvato dal Governo interviene sull'ultima legge per le locazioni abitative (c.d. «legge Zagatti») salvandone peraltro il fondamentale impianto, sia in tema di devoluzione all'autorità giudiziaria della graduazione delle esecuzioni di rilascio che a riguardo della dimostrazione da parte dei proprietari dell'assolvimento degli obblighi tributari.

Le ipotesi dalle quali si è partiti, erano ben diverse. Il nuovo provvedimento innalza anzitutto a 9 mesi il termine minimo di differimento delle esecuzioni riguardanti particolari categorie di inquilini (ultrasessantacinquenni, handicappati, malati terminali, disoccupati ecc.), in ciò disponendo solo per il futuro - quindi, per i provvedimenti che i tribunali in composizione monocratica debbono ancora adottare - e nulla innovando quanto al dies a quo del differimento in parola (sul quale, peraltro, non si è ancora formato un univoco orientamento dei giudici). Prima dell'intervento in parola, il termine dilatorio minimo - ricavabile dai richiami della «legge Zagatti» a precedenti provvedimenti legislativi - era di 2 mesi.

Sempre limitatamente alle già dette categorie di inquilini, il decreto legge sospende poi sino al 30 settembre le esecuzioni di rilascio interessate a provvedimenti «già emessi» (alla data di entrata in vigore del decreto legge), così sostanzialmente correlando vecchi e nuovi provvedimenti (che sconteranno pure - come visto - l'anzidetto termine dilatorio minimo di 9 mesi). In questo modo, la prevista tornata elettorale (regionale, comunale e referendaria) non potrà fornire pretesti né per speculazioni né - soprattutto - per sospensioni della concessione della forza pubblica (tese alla reintroduzione di fatto della graduazione amministrativa delle esecuzioni, che è l'obiettivo al quale il sistema prefettizio continua a lavorare), avendo già fatto l'esecutivo un apprezzamento delle situazioni di disagio degne di tutela. Inoltre, la sospensione potrà rapportarsi alla disponibilità di fondi - a cui provvede altra parte del decreto legge - per le famiglie interessate (secondo la logica della legge 431/98), anche se - ancora una volta - i proprietari vengono chiamati a farsi carico di ritardi, e inadempienze, di regioni e comuni al proposito. Nonostante tutto (e nonostante, soprattutto, i miglioramenti apportati alla penultima versione del decreto legge, che prevedeva addirittura il blocco anche delle esecuzioni per le quali non era stata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT