Nuovo contratto di apprendistato.

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Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato

1. Premessa. Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del

legislativo n. 276 del 2003 da' luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.

144), attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.

Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuera' infatti a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limitidi cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante ´Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoroª.

Diversa e' invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore e' solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.

Il nuovo apprendistato, cosi' come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il raggiungimento effettivo delle finalita' sottese alla nuova disciplina dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo e' particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operativita' la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.

Anche l'apprendistato professionalizzante non e' oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui e' subordinata l'applicabilita' dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa e' pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale e' possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.

2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.

In conformita' alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalita' dell'istituto, e' stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non e' infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.

Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 443 del 1985.

In caso di assunzione con contratto di apprendistato e' da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. E' fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresi' essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.

3. Apprendistato...

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