Un Nuovo Caso Di Ordinanza Dibattimentale Abnorme: Il Rilievo D'Ufficio Della Nullità Del Decreto Di Citazione A Giudizio Per Insufficiente Determinazione Del Fatto

AutoreFederico Bardelle
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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2016
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 1 giugno 2015, il Tribunale di
Rovigo, in composizione monocratica, “rilevata la nullità
del capo d’imputazione contestato, in quanto non emer-
ge in maniera precise compiuta l’origine delittuosa della
merce e quindi la contestazione delle illiceità penale del
presupposto del fatto penale contestato”.
Ha disposto “la trasmissione degli atti alla locale pro-
cura della Repubblica”.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cas-
sazione l’imputato affermando il carattere abnorme del
provvedimento stesso.
In particolare, il ricorrente afferma che la nullità del
decreto di citazione diretta a giudizio per indeterminatez-
za del capo di imputazione conf‌igura una nullità relativa
che, in quanto tale, non è rilevabile d’uff‌icio dal giudice.
3. Il Procuratore Generale, Dottor Fraticelli Mario, ha
depositato conclusioni scritte cui chiede l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
La nullità del decreto di citazione a giudizio per insuf-
f‌iciente determinazione del fatto ex art. 555 c.p.p., comma
1, lett. c), e comma 2, non integra una nullità di ordine
generale a norma dell’art. 178 c.p.p., ma rientra tra quelle
relative di cui all’art. 181 c.p.p., con la conseguenza che
essa non può essere rilevata d’uff‌icio, ma deve essere
eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto
dall’art. 491 c.p.p.. È pertanto affetto da abnormità il prov-
vedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi
d’uff‌icio l’invalidità (tra l’altro, nella specie, oltre il termi-
ne di cui all’art. 491 c.p.p.), atteso che non è consentito al
giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità
relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su
cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della inva-
lidità degli atti processuali. (sez. V, sentenza n. 28512 del
14 maggio 2014 Rv. 262508; sez. VI, sentenza n. 45289 dell’
8 novembre 2011 Rv. 250991; sez. V, sentenza n. 712 del 20
novembre 2009 Rv. 245734; sez. VI, sentenza n. 1175 del 9
marzo 2000 Rv.).
Nella specie la restituzione degli atti al Pubblico Mi-
nistero è stata disposta dopo l’apertura del dibattimento,
per cui il provvedimento si pone, a maggior ragione, fuori
dei conf‌ini, segnati dalla legge, entro cui rilevano le nulli-
tà, assumendo le caratteristiche dell’abnormità.
Deve rilevarsi, infatti, che la giurisprudenza di que-
sta Corte ha in più occasioni ribadito che è abnorme non
solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza
del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento pro-
cessuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto
espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di
ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o
delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999
n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv.
209603).
Esattamente come avvenuto nella specie.
5. Per quanto sopra il provvedimento va annullato
con conseguente restituzione degli atti al giudice a quo.
(Omissis)
UN NUOVO CASO DI
ORDINANZA DIBATTIMENTALE
ABNORME: IL RILIEVO
D’UFFICIO DELLA NULLITÀ
DEL DECRETO DI CITAZIONE A
GIUDIZIO PER INSUFFICIENTE
DETERMINAZIONE DEL FATTO
di Federico Bardelle
Il ricorrente era imputato per il reato di cui agli artt.
110 e 648 c.p. perché – si legge nell’imputazione – «in con-
corso con persona minorenne all’epoca dei fatti, pur non
avendo concorso nel reato di furto, al f‌ine di procurare a
sé o ad altri un prof‌itto, acquistava o comunque riceveva
kg 280 di materiale composto da cavi di rame, un tubo da
climatizzatore ed un pentolino in rame ».
All’udienza f‌iltro del 1° giugno 2015, durante il control-
lo sulla regolare costituzione delle parti, la difesa dell’im-
putato eccepiva la nullità del decreto di citazione diretta
a giudizio per violazione del termine a comparire di cui
all’art. 552, comma 3, c.p.p.
Il giudice, pur ritenendo fondata l’eccezione svolta
dalla difesa, rilevava d’uff‌icio la nullità del decreto di cita-
zione diretta a giudizio per indeterminatezza dell’imputa-
zione, in quanto non emergeva in modo compiuto l’origine
delittuosa della merce e, quindi, l’illiceità penale del fatto
presupposto al reato contestato, e disponeva la restituzio-
ne degli atti al pubblico ministero.
L’imputato ricorreva in cassazione censurando l’abnor-
mità dell’ordinanza, quest’ultima ponendosi al di fuori dei
poteri attribuiti al giudice e causando un’indebita regres-
sione del procedimento.
La Suprema Corte era chiamata a risolvere tre quesiti,
che si ponevano in un ordine di necessaria progressione
logica e giuridica.
In primis era necessario capire se la nullità del decreto
di citazione a giudizio causata da un’imputazione generica
costituisse una nullità a regime intermedio o relativa.
In secondo luogo – e solo laddove il primo quesito fosse sta-
to risolto nel senso di una nullità relativa – bisognava chieder-
si se tale nullità relativa fosse rilevabile d’uff‌icio dal giudice.

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