Nuovo C.D.S.: Art. 126 bis, un nuovo caso di incostituzionalitá

AutoreFilippo Corvi
Pagine835-837

Page 835

@1. Premessa

La riforma del codice della strada ha introdotto numerose novità rispetto alla previgente disciplina, operando secondo diverse direttrici: da un lato infatti ha inserito nuove regole comportamentali e tipologie sanzionatorie a carico degli utenti, dall'altro ha aumentato l'entità delle sanzioni già previste e modificato la disciplina delle opposizioni alle stesse.

Il quadro normativo è dato dal D.L.vo n. 285/92, come modificato dal D.L.vo n. 151/03 convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 133/L alla G.U. Serie gen. n. 186 del 12 agosto 2003.

Dalla lettura delle modifiche introdotte affiora l'indubbia volontà del Legislatore di garantire la sicurezza nella circolazione, prevenendo il numero di incidenti e perciò andando ad agire sui vari aspetti della materia, sia secondo il tradizionale canale dell'inasprimento delle sanzioni già presenti, sia introducendo ulteriori misure personali a carico dei trasgressori: la novità più eclatante di questa revisione normativa è senza dubbio l'istituzione della c.d. «patente a punti» (art. 126 bis c.d.s.), meccanismo pensato in funzione deterrente alla commissione di infrazioni da parte degli utenti.

Tuttavia appare altrettanto chiaro che la visione dell'automobilista che emerge dal Nuovo Codice della Strada non è correttamente lusinghiera: la sicurezza delle strade viene infatti perseguita mediante tutta una serie di limitazioni alle libertà del cittadino titolare di una patente di guida, costretto spesso a confrontarsi con misure afflittive e disposizioni dal carattere inutilmente punitivo, oltreché perseguitato, con uno zelo invero meritevole di miglior causa, con una serie pressoché infinita di adempimenti per il fatto stesso di utilizzare un veicolo.

Numerosissimi sono stati gli interventi di dottrina e giurisprudenza relativi agli aspetti più eclatanti della nuova disciplina: dalla contestazione immediata nell'accertamento mediante dispositivi quali autovelox e telelaser 1, alle nuove modalità per il ricorso al Giudice di Pace contro le sanzioni amministrative [art. 204 bis, comma 3, c.d.s. 2, peraltro recentemente dichiarato incostituzionale 3].

Ma l'oggetto di questa disamina è l'istituto della patente a punti, cioè l'art. 126 bis c.d.s., in particolare il suo secondo comma, così come formulato dall'art. 7, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214.

@2. Disciplina

L'art. 126 bis c.d.s. prevede che ad ogni patente rilasciata venga assegnato un punteggio iniziale di venti punti, che è registrato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punteggio iniziale diminuisce se vengono commesse alcune violazioni per le quali il codice della strada, in aggiunta alle altre sanzioni, prevede la detrazione di punti. Quando vengono accertate contemporaneamente più violazioni, per le quali è prevista la decurtazione di punteggio ma non la sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, vengono detratti al massimo 15 punti. La quantità di punti persi dipende dal tipo di violazione 4, inoltre per le patenti rilasciate dopo il 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente Bo superiore, entro i primi tre anni dal rilascio viene raddoppiata la quantità di punti detratti. Quando tutti i punti sono esauriti viene disposta la revisione della patente, con la necessità di sostenere nuovamente gli esami. Se entro trenta giorni dalla notifica della revisione gli esami non vengono sostenuti con esito positivo, la patente è sospesa a tempo indeterminato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quando non sono esauriti tutti i punti, è possibile, con la frequenza di particolari corsi presso autoscuole o altri soggetti autorizzati, recuperare 6 punti (9 punti per i titolari di patente C o D o di certificato di abilitazione professionale).

Inoltre, sempre che non siano esauriti tutti i punti, si ottiene la ricostituzione del patrimonio di 20 punti se per due anni consecutivi non si commettono violazioni che implicano ulteriori detrazioni. Ai patentati che mantengono per il periodo di due anni il punteggio pieno di 20, senza commettere infrazioni che comportano la diminuzione di punti, è assegnato un premio: due punti per ogni biennio senza infrazioni, fino ad un massimo di 10.

I punti possono essere detratti solo quando è avvenuto il pagamento della sanzione oppure è decorso il termine per proporre ricorso contro il verbale di violazione oppure il ricorso proposto ha avuto esito negativo. Il conducente del veicolo riceve allora un'apposita comunicazione da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se il conducente non è stato identificato, la comunicazione viene inviata al proprietario del veicolo, il quale, entro 30 giorni, può fornire i dati della persona che era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione; in mancanza di questa comunicazione, i punti vengono sottratti alla patente del proprietario del veicolo.

Nel caso in cui il proprietario del mezzo sia una persona giuridica, il suo rappresentante legale o un delegato di questi deve fornire i dati del conducente, sempre entro 30 giorni: se non lo fa incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma 8, c.d.s. 5, come modificato dalla L. n. 214/03. Infine, le norme si applicano anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti.

Quando questi soggetti commettono nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti, viene loro vietata la guida sul territorio italiano per un periodo di due anni; se la detrazione...

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