DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297 - Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti; Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.

208, stante la necessita' di assicurare la funzionalita' dell'Ente; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: ´dodici mesiª, sono inserite le seguenti: ´prorogabili fino a ventiquattro

    in sede di prima attuazione del presente statuto,ª.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 3 ottobre 2003

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Martino, Ministro della difesa

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 13 del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999 recante ´Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT