Nuovo art. 63 disp. att. c.c. e profili problematici

AutorePaolo Nasini
Pagine129-134
129
dott
Arch. loc. e cond. 2/2015
RIFORMA DEL CONDOMINIO
nuovo Art. 63 disp. Att. c.c.
e profili problemAtici
di Paolo Nasini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’obbligo dell’amministratore di condominio
di comunicazione dei dati dei morosi ai terzi creditori; 2-
a) Il soggetto obbligato. 2-b) Concetto di morosità. 2-c)
Quali sono i dati comunicabili. 2-d) Rimedi per il terzo in
caso di inadempimento all’obbligo. 2-e) Altre questioni. 3.
Benef‌icium excussionis e conto corrente condominiale. 4. La
sospensione dalla fruizione dei servizi comuni.
1. Premessa
La riforma dell’art. 63 disp. att. c.c. non ha sollevato
questioni solo con riferimento al problema della natura
solidale o parziaria delle obbligazioni del condominio nei
confronti dei terzi, ma anche con riguardo ad altri aspetti
che di seguito esamineremo.
2. L’obbligo dell’amministratore di condominio di comu-
nicazione dei dati dei morosi ai terzi creditori.
2-a. Il soggetto obbligato.
La seconda parte dell’art. 63 comma primo disp. att.
c.c., in forza della quale, l’amministratore «è tenuto a co-
municare ai creditori non ancora soddisfatti che lo inter-
pellino i dati dei condomini morosi» rappresenta la prima
modif‌ica operata dalla riforma.
Tale previsione, che riguarda debiti non del condomino
nei confronti del condominio, ma del condominio nei con-
fronti dei terzi, risulta ivi collocata impropriamente, po-
sto che meglio avrebbe fatto il legislatore a prevedere un
articolo di legge specif‌ico ed autonomo rispetto a quello
in esame.
La disposizione in esame rende obbligatorio per l’am-
ministratore, con riferimento ai soli morosi, un comporta-
mento in ordine al quale già la dottrina si era già interro-
gata sulla legittimità dello stesso.
Al riguardo, infatti, il Garante per la protezione dei dati
personali aveva dichiarato in risposta ad una richiesta da
parte di Anaci nel 2008 di non ravvisare nella disciplina
dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione
(“infatti, il trattamento dei dati personali riferito ai
singoli condomini può essere effettuato dai fornitori dei
beni e dei servizi condominiali in assenza del consenso
degli interessati per dare esecuzione agli obblighi di un
contratto stipulato dai partecipanti della compagine con-
dominiale, ancorchè di regola tramite l’amministratore
(art. 24 comma 1 lett. B del codice) ed eventualmente
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
(art. 24 comma 1 lett. f del Codice). In base ai principi
di protezione dei dati personali le informazioni oggetto
di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti
(tali possono ritenersi quelle che consentono di identif‌i-
care i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo
per l’esecuzione di contratti di fornitori di beni e servizi,
le rispettive quote millesimali e, se del caso, le ulteriori
informazioni eventualmente necessarie a determinare le
somme individualmente dovute”).
La norma, rendendo obbligatoria la comunicazione
dei dati dei condomini morosi al terzo da parte dell’am-
ministratore, attribuisce uno speculare diritto al terzo
medesimo di pretendere da parte dell’amministratore la
comunicazione medesima.
L’obbligato deve intendersi, però, il condominio rap-
presentato dall’amministratore (e, quindi, i singoli condo-
mini, laddove non si ritenga che il condominio conf‌iguri
una autonoma e separata collettività rispetto ai singoli
condomini) ovvero l’amministratore personalmente?
Infatti, a far propendere per la prima ipotesi può essere
il fatto che l’amministratore viene individuato quale sog-
getto passivo della pretesa del creditore esclusivamente
in quanto rappresentante del condominio (e/o dei singoli
condomini), e l’obbligo è meramente strumentale ed ac-
cessorio rispetto a quello dell’adempimento della presta-
zione dovuta dal condominio nei confronti del terzo.
In favore della seconda ipotesi può e deve rilevarsi
come il legislatore non abbia minimamente preso in consi-
derazione l’eventualità (che dopo la riforma deve ritenersi
tutt’altro che residuale, essendo stata elevata la soglia
numerica per l’obbligatoria nomina dell’amministratore di
condominio) che l’amministratore non sia stato nominato:
in tal caso, non vi è un obbligo a carico di ciascun con-
domino di indicare al terzo chi sono i condomini morosi,
sicchè il terzo si trova nell’impossibilità di richiedere coat-
tivamente ai condomini i dati che gli occorrono per agire.
In tal senso, non essendo conf‌igurabile un obbligo in
capo ai condomini, quello previsto a carico dell’ammini-
stratore deve ritenersi un obbligo personale e non quale
rappresentante dei condomini come tale sanzionabile
(1).
2-b. Concetto di morosità.
Letteralmente, per moroso deve intendersi il condomi-
no in ritardo nel pagamento dei contributi condominiali,
secondo quanto previsto nei rendiconti e riparti approvati
dall’assemblea.
Anche qui pertanto il legislatore dimostra di pensare
solo ad un caso f‌isiologico, quello in cui l’amministratore
ha provveduto ai rendiconti e riparti da far approvare
all’assemblea.
Ma se ciò non fosse? Tecnicamente potrebbero non es-
servi elementi per determinare con precisione se e in che
misura vi siano condomini morosi.
In tal senso, quindi, due sono le prospettive: o il terzo si
trova nell’impossibilità di agire nei confronti dei condomi-
ni con conseguente diritto ad agire per il risarcimento dei
danni nei confronti dell’amministratore, ovvero, soluzione
secondo me più adeguata alla realtà e alla ratio dell’art.

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