Nuovo art. 63, comma 2, disp. att. c.c.: soluzione o aggravamento dei problemi interpretativi?

AutorePaolo Nasini
Pagine17-22
17
Arch. loc. e cond. 1/2015
Riforma
del condominio
nuovo Art. 63, commA 2,
disp. Att. c.c.: soluzione
o AGGrAvAmento dei
problemi interpretAtivi?
di Paolo Nasini
SOMMARIO
a. Premessa. b. Solidarietà-Parziarietà. c. Ambito di appli-
cazione: spese ordinarie-spese straordinarie. Responsabilità
extracontrattuale. d. Cosa si intende con il termine “agire”.
e. L’escussione.
a. Premessa
La riforma della normativa in punto crediti dei terzi
nei confronti del condominio non solo non ha apportato
sostanziali modif‌iche risolutive alle problematiche che
hanno diviso dottrina e giurisprudenza negli anni passati
in punto obbligazioni solidali in Condominio, ma, addirit-
tura, ha complicato ulteriormente il panorama normativo
moltiplicando le possibili interpretazioni dottrinali e giu-
risprudenziali.
Il nuovo secondo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.
prevede che i creditori possano agire nei confronti degli
obbligati in regola con i pagamenti, ma solo dopo l’escus-
sione degli altri condomini.
b. Solidarietà-Parziarietà
Il bivio parziarietà-solidarietà non è solo un esercizio
di interpretazione giuridica, ma la distinzione risponde
anche ad interessi diversi e non solo relativi a concetti
di giustizia sostanziale (è corretto far pesare sul terzo la
morosità di uno dei condomini? È giusto che il condomino
in regola debba sopportare anche i pesi derivanti dagli
inadempimenti altrui?): a mio avviso è più logico allocare
il rischio del mancato pagamento di canoni da parte di un
condomino sugli altri condomini piuttosto che sul terzo,
posto che sono questi ultimi a poter agire e controllare più
adeguatamente la condizione di morosità mentre il terzo
non è in condizione di conoscere le quote millesimali dei
condomini (se non parzialmente attraverso il nuovo stru-
mento di cui all’art. 63 primo comma). In più la soluzione
della solidarietà è certamente quella più funzionale al
mercato perchè più rispondente al favor creditoris.
Le S.U. con la pronuncia n. 9148 del 8 aprile 2008 (1)
sono intervenute a dirimere il contrasto di giurisprudenza
affermando che le obbligazioni contratte dal condominio,
avendo ad oggetto il pagamento di una somma di denaro,
ovvero di qualcosa di ontologicamente divisibile, non sono
solidali ma parziarie, con la conseguenza che il creditore,
che in fase di cognizione avesse ottenuto una sentenza
di condanna o un decreto ingiuntivo verso il condominio,
avrebbe dovuto poi in sede di esecuzione coattiva agire
verso i singoli condomini pro quota.
Le S.U. basandosi su “esigenze di giustizia sostanziale
emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio
negli edif‌ici” hanno aderito quindi all’indirizzo minoritario
secondo cui la responsabilità dei condomini è retta dal cri-
terio della parziarietà basandosi sui seguenti argomenti:
a) l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, anche se
comune, è oggettivamente divisibile trattandosi di somma
di denaro;
b) la solidarietà nel condominio non è prevista da nes-
suna norma di legge;
c) l’art. 1123 c.c. (ripartizione delle spese, che al pri-
mo comma prevede che le spese comuni siano sostanzial-
mente sostenute in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno) non distingue il prof‌ilo interno da
quello esterno (mentre in precedenza si era ritenuto che
fosse destinato a disciplinare unicamente il riparto inter-
no tra i condomini);
d) il condominio non è titolare di un patrimonio auto-
nomo né di diritti e obblighi ma la titolarità dei diritti sulle
cose impianti e servizi comuni fa capo ai singoli condomini
che, correlativamente, sono obbligati per le spese inerenti
gli stessi;
e) le obbligazioni contratte nell’interesse dei condomi-
nio sono in realtà non già contratte in favore di un ente
autonomo, ma dei singoli condomini;
f) poiché il condominio non ha una struttura unitaria,
l’amministratore vincola i singoli nei limiti del mandato
conferitogli in ragione delle quote millesimali.
Alla pronuncia della Suprema Corte è seguito un ulte-
riore contrasto dottrinale (2) e giurisprudenziale che si
sperava la riforma potesse risolvere optando chiaramente
per l’uno o l’altro degli orientamenti suddetti eventualmen-
te con delle modif‌iche a tutela dei condomini adempienti.
Diversamente, il legislatore senza nemmeno indicare
in modo espresso e formale se si tratti di obbligazioni
solidali o parziarie, si è limitato a prevedere un’ipotesi di
benef‌icium excussionis.

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