DELIBERA 2 agosto 2013 - Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 49/1987, art. 7). (Delibera n. 56/2013). (14A01593)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonche' la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 92 (G.U. n. 45/2010), come integrata dalla successiva delibera 3 agosto 2011, n. 70 (G.U. n. 174/2012), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;

Vista la delibera 16 dicembre 2009, n. 164, con la quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, in applicazione della predetta delibera CIPE n. 92/2009, ha disciplinato la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi del richiamato art. 7...

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