LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Interventii di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera .i'), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al rinanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonche' quellc attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 19941999.

1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazionii' 4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). 6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamcnte agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dalI'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".

9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: "15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare ".

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decrcto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 17, comma 11, dcl decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare ".

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli interventi" sono aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA ".

13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni ".

14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e si' ccessive modificazioni, le parole: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 " sono sostituite dalle seguenti: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ".

15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto " .

16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantita' conferita ".

17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. biente.

19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. le...

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