DECRETO 18 marzo 2009 - Nuovi criteri, condizioni e modalita'' per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti d''area. (09A07331)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata ed in particolare la lettera f) del suddetto comma che definisce lo strumento del Contratto d'area;

Viste le deliberazioni CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000 e n. 171 del 2 dicembre 2005 in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215;

Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER»;

Visto il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C (2007) 5618 def. cor.;

Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai Contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008.

  2. Il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere favorevole della/e Regione/i interessata/e, autorizza con proprio decreto la rimodulazione delle risorse oggetto delle richieste di cui al precedente comma 1, il cui ammontare e' ridotto del 20% secondo quanto stabilito dalla deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000. Le risorse autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, al netto degli oneri per le relative attivita' istruttorie, sono assegnate attraverso bandi emanati dai Responsabili unici ai sensi del successivo art. 7.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili

  3. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attivita' di cui al comma 4, che promuovono programmi di investimento nel territorio del Contratto d'area espressamente indicato nel relativo bando di accesso alle agevolazioni.

  4. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda di cui al successivo art. 8, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano aperte nei loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni e' inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando di accesso alle agevolazioni, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono documentare che la disponibilita' degli immobili sussista per tutta la durata del programma di investimenti nonche' per l'ulteriore periodo di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b). Alla predetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo qualora la stessa sia a carico del pubblico ufficiale rogante. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Alla medesima data tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita' ordinaria.

  5. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:

    a) le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';

    b) le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 8, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

    c) le imprese destinatarie, nei sei anni precedenti la predetta data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

    d) le imprese che, alla predetta data di presentazione della domanda, non hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione.

  6. Le agevolazioni possono essere concesse per le attivita' di seguito indicate:

    a) «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002. Inoltre, nei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, le seguenti attivita':

    i. le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione;

    ii. le attivita' delle costruzioni di cui alla sezione F della medesima classificazione;

    iii. le attivita' di servizi; per queste ultime, le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di societa' regolare;

    b) «settore turismo»: attivita' di gestione di strutture ricettive, cosi' come individuate dalle normative regionali di riferimento, quali alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie);

  7. Per le tipologie di attivita' assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applicano le disposizioni stabilite dalle normative dell'Unione europea riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

  8. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato I al «Regolamento GBER». Relativamente ai progetti di investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto, possono accedere alle agevolazioni anche le imprese di grande dimensione che abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dei criteri indicati nel predetto allegato 1 al «Regolamento GBER».

    Art. 3.

    Programmi di investimento ammissibili

  9. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unita' locale si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

  10. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni devono riguardare esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto e, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge...

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