DECRETO 24 gennaio 2008 - Nuovi criteri, condizioni e modalita'' per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, ai sensi dell''articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Titolo I
Procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei contratti
di programma di cui ai successivi titoli

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 17 luglio 2007, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C323;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1 novembre 2006, L302;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, L10;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;

Vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006;

Considerato che e' in corso di adozione il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale viene istituito il predetto regime di aiuto per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Ritenuto opportuno dare rapida attuazione allo strumento contratti di programma per assicurare il necessario sostegno allo sviluppo economico territoriale e pertanto di procedere alla definizione del presente decreto senza includere la filiera agricola alimentare in attesa della completa approvazione di tutti i Piani di Sviluppo Rurale regionali, essenziali per la concessione di aiuti in detta filiera;

Considerato, altresi', che con successivo decreto si provvedera' ad integrare le presenti disposizioni al fine di ampliare ad altri settori di attivita' economiche l'accesso ai contratti di programma, nonche' ad individuare eventuali disposizioni specifiche riferite ai contratti di programma per la localizzazione anche per quanto attiene alle modalita' di approvazione degli stessi ed alle soglie di spesa ammissibili;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    Titolo I
    Procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei contratti
    di programma di cui ai successivi titoli

    Art. 2.

    Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

  2. La proposta di contratto di programma per la realizzazione di un progetto industriale di cui all'art. 3, puo' essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Tale impresa e', ai fini del presente decreto, denominata soggetto proponente.

  3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono il soggetto proponente ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui all'art. 3.

  4. Ai fini del presente decreto, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

  5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'art. 7, devono:

    1. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

    2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

    3. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    4. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

    5. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

    6. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

    7. aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

    8. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficolta' cosi' come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1 ottobre 2004, C244.

    Titolo I
    Procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei contratti
    di programma di cui ai successivi titoli

    Art. 3.

    Progetto industriale

  6. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da piu' imprese, della quale il soggetto proponente e' responsabile ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' programmi di investimenti produttivi e, eventualmente, di sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Il progetto industriale puo' altresi' prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II, III e IV. Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

  7. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di euro, con esclusione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma di investimento produttivo proposto dal soggetto proponente deve presentare spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 25 milioni di euro; quest'ultimo puo', in ogni caso, proporre anche uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale.

  8. I programmi di investimento di cui al comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni del presente decreto se riferiti alle seguenti attivita' economiche, fermo restando le condizioni ed i divieti riportati in relazione agli specifici programmi nei Titoli II, III e IV:

    1. attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

    2. le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione, nei limiti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, e quelle di servizi elencate nell'allegato n. 2.

    Titolo I
    Procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei contratti
    di programma di cui ai successivi titoli

    Art. 4.

    Programmi di investimento

  9. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II, III e IV.

  10. Fatto salvo quanto stabilito per l'investimento produttivo proposto dal soggetto proponente all'art. 3, comma 2, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

    Titolo I
    Procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei contratti
    di programma di cui ai successivi titoli

    Art. 5.

    Spese ammissibili

  11. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate, in relazione agli specifici programmi di investimento, nei Titoli II, III e IV del presente decreto.

    Titolo I
    Procedura per la concessione di agevolazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT