Nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;

Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 al settore del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilita' del fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e sia amministrata, con contabilita' separata, dal soggetto gestore del fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero delle attivita' produttive;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi che prevede, tra l'altro, al fine di stabilire i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che con il presente decreto sono dettate le disposizioni relative agli incentivi di cui alla citata legge n. 488/1992 e che, pertanto, dette disposizioni non riguardano le attivita' della filiera agricola;

Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo rotativo, denominato «fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311/2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili

  1. Le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalita' stabiliti dal presente decreto.

  2. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attivita' di cui al successivo comma 4, che promuovono programmi di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  3. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni e' inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando a cui partecipano, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla medesima data tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita' deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita' ordinaria.

  4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attivita' di seguito indicate:

    1. «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002; inoltre, nei limiti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione e quelle di servizi; per le attivita' di servizi le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di societa' regolare;

    2. «settore turismo»: attivita' di gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).

      Sono altresi' ammesse alle agevolazioni le attivita' indicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le modalita' e le procedure di cui al successivo art. 8, comma 11, lettera c), finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;

    3. settore «commercio»:

      c1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;

      c2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;

      c3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' produttiva pari almeno a 1000 mq;

      c4) attivita' commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;

      c5) attivita' di «servizi complementari» alla distribuzione indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto;

      c6) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:

    4. diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

      ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;

      iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

  5. Gli esercizi di vendita al dettaglio di cui alle lettere c1) e c2) del comma precedente vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facolta' di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le...

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