DECRETO 18 luglio 2002 - Determinazione delle nuove tariffe di facchinaggio per il biennio 2002-2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Latina

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, concernente l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro della determinazione delle tariffe di facchinaggio; Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/1997 del 18 marzo 1997; Visto il decreto n. 51 del 9 giugno 1999, concernente la determinazione delle tariffe per il biennio 1 luglio 1999/1 luglio 2001; Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe riferite sia a lavori in economia sia a lavori a quintalaggio, per decorso biennio; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nella riunione del 18 luglio 2002;

Decreta:

  1. La tariffa oraria in economia e' elevata a L. 24.000 pari a euro 12,39.

  2. Le tariffe a quintalaggio in vigore dal 1 dicembre 2000 sono aumentate del 12%

    scarico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10; carico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10, si intendono pedane di merci fino a q 15 da camion a magazzino e/o viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici, movimentazione pedane di prodotto all'interno di stabilimento

    euro 1,10, da celle frigo o magazzino a reparti produttivi o al carico; scarico colli surgelati: euro 0,15 a collo; carico colli surgelati: euro 0,15, si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25; movimentazione colli surgelati: euro 0,15; movimentazione colli vari: euro 0,12, si intendono movimentati interno azienda; carico/scarico concimi, mangimi semplici e complessi, farina alimentare, q a mano sbancalati kg 1 a kg 25: euro 0,87.

  3. Le tariffe sub 1 e sub 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali e gestionali (44%) sia degli oneri riflessi (56%). Si precisa altresi' che il terzo elemento e' composto esclusivamente dagli istituti indicati nella lettera c) del protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.

  4. Orario di lavoro.

    La durata dell'orario di lavoro settimanale e' fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma su cinque giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo.

    Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di...

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