LEGGE 7 marzo 2001, n.62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Testo di Legge

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 marzo 2001

CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6946):

Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) il 18

aprile 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e

istruzione), in sede referente, il 9 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II, III,

V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 13 giugno 2000, il 6 e

19 luglio 2000, il 19 settembre 2000, il 18-25-30 gennaio 2001, il 6 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza

e istruzione), in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.

Esaminato ed approvato dalla VII commissione il 7 febbraio

2001 in un testo unificato con gli atti numeri:

390 (Balocchi ed altri), 794 (Storace), 1441 (Paissan ed

altri), 1542 (Novelli), 3380 (Rossetto), 3381 (Rossetto), 3672 (Garra ed altri), 4349

(Bracco ed altri), 4627 (Merlo), 4629 (Giulietti ed altri), 4950 (Lenti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4985):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in

sede deliberante, il 14 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a,

10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni

regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 14, 15, 20 febbraio 2001

e approvato il 21 febbraio 2001.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge

  1. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):

    "Art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). -

    Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il

    domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

    I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni

    e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

    del luogo e della data della pubblicazione;

    del nome e del domicilio dello stampatore;

    del nome del proprietario e del direttore o vice direttore

    responsabile.

    All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non

    obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto

    in tutti gli esemplari.".

    "Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o

    periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del

    tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

    Per la registrazione occorre che siano depositati nella

    cancelleria:

    1) una dichiarazione, con le firme autenticate del

    proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome

    e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e'

    diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;

    2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti

    indicati negli articoli 3 e 4;

    3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei

    giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento

    professionale;

    4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se

    proprietario e' una persona giuridica.

    Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,

    verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,

    l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

    Il registro e' pubblico.".

    Note all'art. 2:

    - Il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina

    delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 1 della

    legge n. 67/1987 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

    "Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio

    dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche'

    alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita

    semplice, a responsabilita' limitata, per azioni in accomandita per azioni o cooperativa,

    il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e

    con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o

    comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse

    funzionalmente e direttamente a queste ultime;

    Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per

    azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto

    di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo,

    in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il

    trasferimento per semplice girata di dette azioni.

    Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere

    intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata

    solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa'

    sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la

    cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

    Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali

    possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a

    responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia

    intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai

    fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art. 2359 del

    codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette

    condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori

    di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio

    1997, n. 249.

    Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a

    comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro

    di cui all'art. 11:

  2. le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni

    nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

  3. i controlli di affitto o di gestione della azienda o di

    cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

  4. qualora l'impresa sia costituita in forma societaria,

    l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi

    possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva

    il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

  5. nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di

    societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei

    soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che

    esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente

    o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi

    possedute.

    E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie [o estere]

    della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali

    quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a

    responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il

    controllo delle societa' editrici stesseai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

    Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle

    societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali

    quotidiani.

    Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a

    comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro

    di cui all'art. 11:

  6. le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni

    nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

  7. i controlli di affitto o di gestione della azienda o di

    cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

  8. qualora l'impresa sia costituita in forma societaria,

    l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi

    possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva

    il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

  9. nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di

    societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei

    soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che

    esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente

    o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi

    possedute.

    Le persone fisiche e le societa' che controllano una

    societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle

    azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla

    societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal

    negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza

    dei rapporti configurati come tali nell'art...

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