LEGGE 7 marzo 2001, n.62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Testo di Legge
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6946):
Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) il 18
aprile 2000.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 9 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II, III,
V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla VII commissione il 13 giugno 2000, il 6 e
19 luglio 2000, il 19 settembre 2000, il 18-25-30 gennaio 2001, il 6 febbraio 2001.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza
e istruzione), in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.
Esaminato ed approvato dalla VII commissione il 7 febbraio
2001 in un testo unificato con gli atti numeri:
390 (Balocchi ed altri), 794 (Storace), 1441 (Paissan ed
altri), 1542 (Novelli), 3380 (Rossetto), 3381 (Rossetto), 3672 (Garra ed altri), 4349
(Bracco ed altri), 4627 (Merlo), 4629 (Giulietti ed altri), 4950 (Lenti ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4985):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in
sede deliberante, il 14 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a,
10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 14, 15, 20 febbraio 2001
e approvato il 21 febbraio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge
-
47/1948 (Disposizioni sulla stampa):
"Art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). -
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il
domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni
e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non
obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto
in tutti gli esemplari.".
"Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o
periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome
e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e'
diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei
giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento
professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,
verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,
l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro e' pubblico.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 1 della
legge n. 67/1987 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche'
alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilita' limitata, per azioni in accomandita per azioni o cooperativa,
il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e
con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o
comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse
funzionalmente e direttamente a queste ultime;
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto
di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere
intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata
solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa'
sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia
intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai
fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori
di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro
di cui all'art. 11:
-
le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
-
i controlli di affitto o di gestione della azienda o di
cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
-
qualora l'impresa sia costituita in forma societaria,
l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva
il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
-
nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei
soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente
o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute.
E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie [o estere]
della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali
quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il
controllo delle societa' editrici stesseai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle
societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali
quotidiani.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro
di cui all'art. 11:
-
le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
-
i controlli di affitto o di gestione della azienda o di
cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
-
qualora l'impresa sia costituita in forma societaria,
l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva
il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
-
nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei
soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente
o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle
azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal
negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza
dei rapporti configurati come tali nell'art...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA