Le nuove regole per la contabilizzazione e la ripartizione delle spese di riscaldamento nel condominio fissate dal decreto legislativo n. 102/2014
Autore | Paolo Scalettaris |
Pagine | 592-600 |
592
dott
6/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
LE NUOVE REGOLE PER LA
CONTABILIZZAZIONE E LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
DI RISCALDAMENTO
NEL CONDOMINIO FISSATE
DAL DECRETO LEGISLATIVO
N. 102/2014
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Le nuove norme. 2. Le nuove regole in sintesi. 3. La finalità
del decreto. 4. Le questioni che si pongono. 5. Rapporti con
la questione del distacco dall’impianto centralizzato di riscal-
damento. 6. La questione della responsabilità dei singoli con-
dòmini. 7. Le sanzioni.
1. Le nuove norme
Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (attuativo
della direttiva europea 2012/27/EU sull’efficienza ener-
getica) ha dettato regole nuove in tema di riscaldamento
negli edifici in condominio.
Il decreto è volto – chiarisce il suo art. 1 – a perseguire
il fine di stabilire “un quadro di misure per la promozione
e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorro-
no al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio
energetico” e dettare “norme finalizzate a rimuovere gli
ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze
del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli
usi finali della energia”. In sostanza i suoi scopi sono il
risparmio energetico e l’efficienza nell’uso dell’energia.
In coerenza con questa impostazione il decreto prende
in considerazione e disciplina la materia sui due versanti:
quello della fornitura dell’energia e quello del suo uso. Dopo
il titolo I (che fissa le finalità del provvedimento), il tito-
lo II del decreto è dedicato appunto all’“efficienza nell’uso
della energia” mentre il titolo III è dedicato all’“efficienza
nella fornitura dell’energia” (le parti ulteriori del decreto
sono costituite dal titolo IV dedicato alle “disposizioni oriz-
zontali” e dal titolo V contenente le “disposizioni finali”).
Le disposizioni che toccano più da vicino il tema del
riscaldamento in condominio sono contenute nell’art. 9
del decreto (posto all’interno del titolo II dedicato – come
detto – all’efficienza nell’uso dell’energia). Scopo delle di-
sposizioni dell’art. 9 è “favorire il contenimento dei consu-
mi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi
individuali e la suddivisione delle spese in base ai consu-
mi effettivi di ciascun centro di consumo individuale”. Per
perseguire tale obiettivo l’articolo in questione prevede al
suo 5° comma che:
– “qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la for-
nitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da
una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è ob-
bligatoria entro il 31dicembre 2016 l’installazione da parte
delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di
fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di
calore collegato alla rete o del punto di fornitura” (lett. a);
– “nei condominii…riforniti da una fonte di riscalda-
mento o raffreddamento centralizzata o da una fonte di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centraliz-
zato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria
l’installazione entro il 31 dicembre 2016…di contatori
individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità im-
mobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai ri-
sparmi energetici potenziali…eventuali casi di impossibi-
lità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di conta-
bilizzazione devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato” (lett. b);
– “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’instal-
lazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per misurare il consumo di calore in
corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle
unità immobiliari dei condominii o degli edifici polifun-
zionali…salvo che la installazione di tali sistemi risulti
essere non efficiente in termini di costi…In tali casi sono
presi in considerazione metodi alternativi efficienti in ter-
mini di costi per la misurazione del consumo di calore…”
lett. c);
– “quando i condominii sono alimentati da teleriscalda-
mento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscal-
damento o raffreddamento, per la corretta suddivisione
delle spese connesse al consumo di calore per il riscalda-
mento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le
scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di ac-
qua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso
in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia ter-
mica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’im-
pianto…È fatta salva la possibilità, per la prima stagione
termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al
presente comma, che la suddivisione si determini in base
ai soli millesimi di proprietà” (lett. d).
L’efficacia delle disposizioni è rafforzata dalle previsio-
ni dell’art. 16 (“sanzioni”) che – oltre a prevedere, nel caso
di violazione delle prescrizioni, l’irrogazione di sanzioni
nei confronti di diversi soggetti (le imprese “di distribu-
zione o la società di vendita di energia elettrica e di gas
naturale al dettaglio”, quelle “di fornitura del servizio di
un contatore individuale”, quelle “di fornitura del servizio
di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffre-
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