Le nuove norme in tema di processo in absentia

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
Pagine531-542
531
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Dottrina
Le nuove norme in tema
di processo in absentia
di Giuseppe Luigi Fanuli
SOMMARIO
1. Il microsistema introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n.
67. Eliminazione dell’istituto della contumacia. 2. Ratio della
riforma. 3. I nuovi criteri di verif‌ica della costituzione del rap-
porto processuale. L’assenza; 3.1) La presunzione di cono-
scenza del procedimento. 4. Revoca dell’assenza e rimedi re-
stitutori in favore dell’assente “incolpevolmente” ignaro; 4.1)
Nei giudizi di impugnazione. 5. Rescissione del giudicato. 6.
Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili;
6.1) Effetti. 7. Revoca della sospensione. 8. Disciplina inter-
temporale. 9. La norma transitoria introdotta con le legge 11
1. Il microsistema introdotto dalla legge 28 aprile 2014
n. 67. Eliminazione dell’istituto della contumacia
Il terzo capo della legge n. 67 del 2014 disciplina “la
sospensione del procedimento nei confronti degli irrepe-
ribili” (artt. 9 -15).
Trattasi di una normativa di non agevole interpreta-
zione, come dimostrano prassi applicative divergenti, e su
cui, a distanza di pochi mesi dalla entrata in vigore, non si
è ancora approfondito il dibattito dottrinale e, a maggior
ragione, non si è affermato un indirizzo giurisprudenziale
di riferimento.
Ritengo opportuno individuare i punti qualif‌icanti del
microsistema introdotto con la legge in questione nel
codice di rito penale e tentarne un’analisi nell’ottica dei
principi generali del diritto processuale penale, anche di
fonte costituzionale e convenzionale, che rappresentano
il quadro di riferimento in cui le singole norme trovano
fondamento e senso giuridico.
Il primo punto fermo è che le nuove disposizioni hanno
eliminato l’istituto della contumacia, i cui elementi costitu-
tivi sono (rectius: erano): 1) un fatto giuridico positivo, cioè
la sussistenza di una regolare vocatio in judicium; 2) un atto
giuridico negativo, cioè la mancata comparizione; 3) un atto
giuridico negativo (la mancata prova), che si ricollega ad
un fatto negativo (mancanza dell’impedimento) (1).
È bene ricordare che l’art. 420 bis c.p.p. prevedeva
il dovere per il giudice di disporre la rinnovazione della
notif‌icazione quando era provato, o vi era comunque la
probabilità, che l’imputato non ne avesse avuto effettiva
conoscenza, nonostante la regolarità della notif‌icazione.
Detta disposizione costituiva una deroga (di carattere
eccezionale e rimessa alla concreta valutazione del giudi-
ce, non censurabile con mezzi di gravame) al principio di
conoscenza legale che regola, di norma, la materia delle
notif‌icazioni e che fa conseguire, dalla verif‌ica della loro
regolarità, la presunzione di effettiva conoscenza dell’atto
da parte del destinatario.
Tale principio corrisponde ad una imprescindibile
esigenza applicativa, non essendo esigibile la pretesa che
si pervenga in ogni caso alla dimostrazione della effettiva
esistenza del procedimento conoscitivo: l’art. 420 bis c.p.p.
temperava tale principio, prevedendo una valutazione
“reale” da parte del giudice.
L’istituto della contumacia - come detto - è stato elimi-
nato dal legislatore (fatto salvo quanto si dirà in tema di
diritto intertemporale), ma - per la tecnica approssimati-
va che non raramente contraddistingue i più recenti inter-
venti normativi - i riferimenti alla contumacia sono ancora
presenti nel codice di rito e creano qualche imbarazzo a
chi deve applicare le relative disposizioni.
Così, gli artt. 429 e 552 c.p.p. prevedono ancora con
riguardo al contenuto, rispettivamente, del decreto che
dispone il giudizio e del decreto di citazione diretta in giu-
dizio, “l’avvertimento all’imputato che, non comparendo,
sarà giudicato in contumacia”.
Il legislatore, con l’art. 9 comma 1, ha modif‌icato l’art.
419 comma 1 c.p.p. (in tema di avviso dell’udienza pre-
liminare) stabilendo espressamente che le parole: “non
comparendo sarà giudicato in contumacia” sono sostituite
dalle seguenti: “qualora non compaia, si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater
e 420-quinquies”.
Ha dimenticato di effettuare analoga operazione orto-
pedica con riferimento alle suddette altre disposizioni.
È bene ricordare - tra l’altro - che al contenuto del de-
creto che dispone il giudizio, quale delineato dal ricordato
art. 429 comma 1 c.p.p. (in cui è rimasto l’erroneo riferi-
mento alla contumacia) rinviano molte altre disposizioni
che disciplinano atti processuali propulsivi (si pensi, ad
esempio, all’art. 450 comma 3 in tema di citazione per il
giudizio direttissimo nei confronti dell’imputato libero;
all’art. 456 comma 1 in tema di contenuto del decreto che
dispone il giudizio immediato; all’art. 464 comma 1 c.p.p.
in tema di citazione a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna).

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