Una Nuova Prospettiva Per Il Diritto Di Informazione? Gli Avvertimenti Processuali Alla Luce Delle Direttive Europee

AutoreBeatrice Fornaciari
Pagine481-504
481
dott
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
DOTTRINA
UNA NUOVA PROSPETTIVA
PER IL DIRITTO
DI INFORMAZIONE?
GLI AVVERTIMENTI
PROCESSUALI ALLA LUCE
DELLE DIRETTIVE EUROPEE
di Beatrice Fornaciari
Abstract
Con il presente contributo l’Autrice ha inteso dedicar-
si ad un tema tradizionale della processualistica penale,
quale è il diritto all’informazione, che gode oggi di una
rinnovata attenzione grazie alla copiosa produzione del
legislatore europeo. Due sono in particolare le direttive
del Parlamento e del Consiglio UE che hanno toccato, a
tratti incisivamente, il tema degli avvisi processuali: la
Dir. 2012/13/UE, esplicitamente focalizzata sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali, e, seppur meno
specif‌icamente, la Dir. 2013/48/UE sul diritto di accesso al
difensore e al diritto a comunicare con terze persone du-
rante la detenzione. Il legislatore europeo ha infatti co-
stretto il suo omologo nazionale a conferire all’accusato
una rinnovata veste di protagonista, rafforzandone il di-
ritto alla conoscenza, perciò la partecipazione nel proce-
dimento penale celebrato a suo carico. L’Autrice analizza,
prima, il contenuto delle due citate norme europee, poi
la loro portata innovativa sul sistema processuale italia-
no il quale, notoriamente garantista, si è però scoperto
carente alla luce di alcuni fondamentali diritti garantiti
dalle fonti unitarie.
The Author focuses on a criminal procedure traditio-
nal theme, such as the right to information in criminal
proceedings, which the European law has put under a
new spotlight to date. Directive 2012/13/EU of the Europe-
an Parliament and of the Council on the right to informa-
tion in criminal proceedings and Directive 2013/48/EU on
the right of access to a lawyer and to communicate to third
persons while deprived of liberty have deeply affected the
procedural warning regulation. European legislator has
thus forced national legislators to strengthen the procedu-
ral right to knowledge and to enhance the participation
of the accused persons during the proceedings. Therefore,
f‌irstly the Author analyses the European directives provi-
sions, then she focuses on their impact on the Italian pro-
cedural system: although right to information in Italian
legislation is known to be ensured with high standards,
the Author observes that the system failed in some aspects
of this fundamental right.
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Presunzione di non conoscenza e avvisi
dell’Autorità. 3. Tra tradizione nazionale e innovazione eu-
ropea; 3-1) Il valore aggiunto delle direttive della Roadmap
di Stoccolma. 4. La direttiva 2012/13/UE; 4-1) Il diritto a
conoscere i propri diritti e la “Letter of Rights”. 4-2) Il di-
ritto a conoscere l’accusa e gli atti di indagine. 5. La diret-
tiva 2013/48/UE; 5-1) Il diritto del detenuto ad informare
e comunicare con terze persone e con autorità consolari.
6. Il D.L.vo 101/2014 di attuazione della dir. 2012/13/UE; 6-
1) Modif‌ica all’informazione di garanzia: un nuovo nesso
diretto con il Registro delle notizie di reato. 6-2) Critiche
alla modif‌ica: insuff‌icienza dell’intervento normativo in re-
lazione all’accesso al Registro delle notizie di reato. 6-3)
…. e in relazione all’Informazione di garanzia. 6-4) Modif‌i-
che all’Informazione della persona sottoposta alle indagini
sul diritto di difesa: un nuovo nesso diretto con l’Avviso di
conclusione delle indagini preliminari. Critiche. 6-5) Una
proposta di riforma per l’Informazione di garanzia con-
giunta all’Informazione sul diritto di difesa. 6-6) Modif‌iche
agli adempimenti esecutivi nell’applicazione delle misure
cautelari custodiali, precautelari e in sede di convalida: un
intervento in piena conformità con la direttiva. 6-7) Il caso
del Mandato d’arresto europeo: cenni critici alle modif‌iche
alla legge 69/2005 che ha dato esecuzione nell’ordinamen-
to italiano alla decisione quadro 2002/584/GAI. 7. Il D.L.vo
184/2016 di attuazione della dir. 2013/48/UE; 7-1) Amplia-
mento degli atti garantiti e delle facoltà di assistenza tecni-
ca in caso di M.A.E.: un altro intervento normativo in piena
conformità con la direttiva. 7-2) Implicito riconoscimento
di adeguatezza della normativa italiana sul diritto a comu-
nicare con terze persone e familiari al momento dell’arresto
e nel corso della detenzione. 8. Conclusioni.
1. Introduzione
Le nuove direttive europee in materia processual-
penale, destinate ad innalzare le tutele già esistenti ed
uniformare gli standards garantistici in tutta l’Unione
europea, compendiate nella c.d. Roadmap di Stoccolma,
suggeriscono una rif‌lessione su un tema classico della pro-
cedura penale, quale quello degli avvisi, o avvertimenti,
forniti dall’autorità giudiziaria (ad opera del pubblico mi-
nistero, della polizia giudiziaria, o del giudice in udienza)
nei confronti della persona sottoposta a procedimento
penale.
Attraverso gli avvisi l’indagato prima, l’imputato poi,
viene reso edotto di situazioni giuridiche lui riconosciute
dalla legge, ma che un soggetto normalmente sfornito di
competenze tecniche non sarebbe altrimenti in grado di
conoscere.
Attraverso gli avvisi l’accusato acquisisce conoscenza
del procedimento, e ne diventa partecipe.
Trattasi di un tema tradizionale che può ora essere stu-
diato con uno sguardo rinnovato: in primo luogo perché,
essendo frutto di accordi transazionali, la disciplina che
ne fuoriesce è arricchita dall’esperienza di ventotto diver-
si Stati ed è quindi norma di compromesso in grado di rac-
cogliere al suo interno anime appartenenti a sistemi giu-
482
dott
5/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
ridici diversi. In secondo luogo (ed è questo l’aspetto che
più interessa il presente contributo), perché la disciplina
che ne fuoriesce risponde ad una logica di innalzamento
delle garanzie e ha conseguentemente comportato modi-
f‌iche in senso garantista anche nel nostro ordinamento,
seppur considerato sistema già altamente avanzato sotto
il prof‌ilo delle tutele processuali.
L’attenzione di questo contributo si concentrerà, dun-
que, sulla rinnovata attenzione al diritto alla informa-
zione dell’accusato imposta dal diritto penale europeo,
che suggerisce oggi una riconduzione del tradizionale
diritto entro una pluralità di vesti: non è solo informa-
zione come acquisizione da parte dell’accusato di nozioni
fondamentali in grado di renderlo cosciente e partecipe
del procedimento, oltre e a prescindere dal f‌iltro fornito
dall’assistenza tecnica del difensore, facoltà che deriva,
come vedremo, dalla Dir. 2012/13/UE (che detta standards
minimi di tutela in punto di conoscenza dei propri diritti,
conoscenza dell’accusa e degli atti di indagine) nonché
dalla dir. 2013/48/UE (che si occupa, inter alia, del diritto
all’assistenza tecnica); è altresì informazione come diritto
dell’accusato di trasmettere a terze persone le nozioni ac-
quisite, i.e., informare terze persone, anche quando questi
si trovi ristretto entro le mura carcerarie, facoltà di cui
si occupa la dir. 2013/48/UE (dettando norme minime in
materia di diritto alla informazione e alla comunicazione
con terze persone durante il periodo di detenzione).
A ben vedere, le diverse vesti entro cui ricade il rin-
novato diritto di informazione sono tra loro unite da un
rapporto di conseguenzialità: in primo luogo, la persona
sottoposta a procedimento penale riceve informazioni
dall’autorità giudiziaria con modalità e contenuti tali da
renderla consapevole e partecipe del suo procedimento;
solo in seguito, una volta acquisite tali conoscenze, l’ac-
cusato (detenuto) può informarne terze persone, aff‌inché
anche questi ultimi, evidentemente familiari o persone di
sua f‌iducia, possano a loro volta divenire coscienti dello
sviluppo procedimentale; con l’effetto di dare conforto e
sostegno al detenuto.
Entrambe le direttive su cui andremo a rif‌lettere, dun-
que, rispecchiano un approccio al procedimento penale
che vede l’accusato sempre più protagonista nelle scelte
difensive in quanto dotato di strumenti che gli conferisco-
no maggior coscienza e partecipazione.
Attraverso il diritto europeo, il ruolo dell’indagato e
dell’imputato parrebbe infatti essersi rafforzato ed arric-
chito anche con riguardo ad un sistema come il nostro
che, apparentemente, non necessitava di incisive varia-
zioni: per comprendere la portata innovativa è necessario
avviare la nostra rif‌lessione sulla base di concetti classi-
ci della procedura penale, per poi inserirli nel quadro di
maggiore contemporaneità, e continuo dinamismo, in cui
vive oggi il nostro ordinamento.
2. Presunzione di non conoscenza e avvisi dell’Autorità
A differenza del diritto penale sostanziale, il diritto
penale processuale non consente l’applicazione del prin-
cipio ignorantia legis non excusat: è compito di uno Stato
di diritto, è stato autorevolmente osservato, “illuminare
l’imputato sui diritti e sui limiti dei suoi doveri” (1); è dun-
que dovere dell’autorità (di polizia, giudiziaria o giurisdi-
zionale) informare l’accusato delle facoltà che la legge gli
conferisce, a seconda di ogni diversa fase procedimentale
cui egli sia sottoposto.
Si tratta di un assunto non da sempre condiviso: in
tempi risalenti l’ignoranza della legge era infatti consi-
derata inescusabile anche sotto il prof‌ilo processuale in
quanto considerata principio generale dell’ordinamento
(2). Da una parte, perché era da molti ritenuta vigente
una presunzione assoluta di conoscenza della legge tout
court; dall’altra, si giustif‌icava l’inescusabilità della igno-
rantia legis attraverso l’aggancio con il principio dell’ob-
bligatorietà della legge penale che, proprio in quanto ob-
bligatoria perciò “inesorabile”, si imporrebbe nei confronti
di tutti i consociati a prescindere dalla conoscenza o, per-
f‌ino, dalla conoscibilità che di essa questi possano avere.
Autorevolissima dottrina, però, è nel tempo giunta ad
escludere radicalmente il fondamento sia logico, sia giuri-
dico di tale presunzione.
Sotto il primo prof‌ilo, di tipo logico-argomentativo, la
dottrina ha evidenziato che, se partiamo dal presupposto
che “nelle presunzioni assolute il collegamento tra fatto
noto, rilevato nella fattispecie legale, e fatto presunto è
compiuto attraverso una regola di esperienza che nella
mente del legislatore è adatta a spiegare la generalità
dei casi, senza eccezione alcuna” (3), ricaviamo come “la
conoscenza di tutte le disposizioni legali senza eccezioni,
vuoi per l’enorme congerie e varietà di esse, vuoi per la
carenza di adeguati sistemi informativi, non corrisponde
a quel che suole normalmente accadere”; di conseguenza,
secondo la comune schematizzazione dell’esperienza, “se
di presunzione dovesse parlarsi, questa dovrebbe essere di
non conoscenza, piuttosto che di conoscenza” (4).
Sotto il secondo prof‌ilo, di stampo giuridico-positivo, è
stato osservato che non esiste una norma positiva su cui
fondare l’inescusabilità dell’ignoranza iuris in quanto il
dato normativo che nel nostro ordinamento sanziona la
inallegabilità della ignorantia juris, ovvero l’art. 5 c.p.,
“lungi dal presumere la conoscenza della legge da parte di
ognuno, muove da un presupposto esattamente agli anti-
podi, cioè dalla possibilità che taluno ignori la legge, per
negare, poi, a questa ignoranza qualsiasi rilievo”. Di con-
seguenza, “piuttosto che di presunzione potrebbe parlarsi
(…) di f‌inzione di scientia juris posto che è tipico della
f‌inzione (…) operare in contrasto con quanto abitual-
mente accade nella realtà” (5).
Quanto, poi, alla sostenibilità della tesi secondo cui l’i-
gnorantia legis sarebbe inescusabile in forza del carattere
di obbligatorietà della legge stessa, essenzialmente una è

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT