Nuova legge locazioni, problemi e casi pratici

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine737-738

Page 737

@Accordi territoriali, ci vuole la rappresentatività

La nuova legge sulle locazioni abitative dice che, al fine di promuovere gli Accordi territoriali attuativi della nuova legge, i comuni devono (o dovevano) provvedere a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato maggiormente rappresentative (sul piano locale). Si tratta di una convocazione non indispensabile e - comunque - sempre soggetta a sindacato, per quanto riguarda il requisito della rappresentatività. Infatti, la condizione di validità degli Accordi sta, appunto, nella sussistenza in capo alle organizzazioni stipulanti di quest'ultimo requisito (e non, nella convocazione in sè). Ed è ben chiaro a tutti che anche il reciproco riconoscimento di maggiore rappresentatività è dato dall'eventuale stipula di comuni Protocolli volontari, ma non dalla comune sottoscrizione di Accordi tra organizzazioni convocate dai comuni.

In effetti, gli interessati ai contratti (ma, soprattutto, i proprietari, che rischiano di perdere le agevolazioni fiscali) devono stare ben attenti a stipulare locazioni sulla base di Accordi che siano sottoscritti da organizzazioni sicuramente maggiormente rappresentative, e quindi certamente validi. L'indagine in proposito non è certamente agevole, ma altrettanto certamente non fa allo scopo stato la convocazione da parte dei comuni. Che, comunque ne hanno fatte di tutti i colori, persino convocando organizzazioni di cui conoscevano solo la sede nazionale (quindi, non solo non rappresentative ma addirittura inesistenti a livello locale) o domiciliate presso professionisti che si sono subito improvvisati rappresentanti dell'una o dell'altra associazione.

@Nuovi contratti, ecco le agevolazioni

Sui benefici fiscali ottenibili per i contratti previsti dalla nuova legge per le locazioni c'è in giro parecchia confusione (ed anche la recente Circolare delle Finanze - poco più che una ripetizione della legge - non ha proprio servito a gran che). Vediamo, allora, di fare il punto della situazione.

I «contratti agevolati» ordinari, dunque (quelli che durano 3 anni più eventuali altri 2) usufruiscono dell'Irpef ridotta al 59,5 del canone e dell'imposta di registro ridotta al 70 per cento, sempre del canone, però nei soli comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa (tutti i comuni capoluogo di provincia ed una serie di altri: l'elenco completo è stato compilato - in mancanza di uno ufficiale - dalla Confedilizia).

Gli stessi contratti...

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