Istituzione della nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane» (deliberazione n. 244/97); Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante

Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

e in particolare gli articoli 2 e 6; Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002, con il quale si fissa al 31 dicembre 2002 l'ultimo giorno per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali della serie «AA5»; Ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima, e considerata l'opportunita' di introdurre una nuova serie di buoni fruttiferi postali con un rendimento a tasso fisso ed un premio a scadenza rapportato ad un indice di borsa; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, contraddistinta dalla sigla «BA9».

    Art. 2.

    Taglio e importo massimo sottoscrivibile

  2. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «BA9» possono essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e multipli e possono essere...

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