Novo e novissimo regime dell'acquisto delle proprie azioni
Autore | Mario Stella Richter jr |
Pagine | 807-824 |
Mario Stella Richter jr
Novo e novissimo regime dell’acquisto delle proprie azioni
S: 1. Premessa. – 2. La originaria disciplina del codice civile. – 3. L’acquisto delle azioni proprie
nella seconda direttiva in materia di società. – 4. L’attuazione in Italia della seconda direttiva. – 5. Le
modiche recate dalla direttiva 92/101/CEE e il loro recepimento. – 6. La riforma organica del dirit-
to delle società di capitali e l’acquisto delle proprie azioni. – 7. La direttiva 2006/68/CE e le sue in-
congruenze. – 8. Il d. lgs. 142/2008. – 9. La legge n. 33 del 2009. – 10. Distinzione tra società aperte
e società chiuse. – 11. Società senza soci. – 12. L’incidenza della direttiva 2006/68/CE sulle disposi-
zioni del codice non formalmente modicate. – 13. Sulla possibilità di prevedere statutariamente di-
vieti o limiti all’acquisto delle proprie azioni. – 14. Una sintesi dell’attuale “sistema”.
1. In meno di un anno il legislatore italiano ha sentito l’esigenza di intervenire per
due volte sulla disciplina dell’acquisto delle proprie azioni: una prima volta con il d. lgs.
4 agosto 2008, n. 142, attraverso il quale si è inteso dare attuazione alla direttiva 2006/68/
CE (di “semplicazione” della seconda direttiva comunitaria in materia di società); e una
seconda volta con la legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del decreto-legge 10 feb-
braio 2009, n. 5, recante «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»). Nei
precedenti 66 anni, e cioè dalla codicazione del 1942, le norme del codice relative al
tema erano state modicate altre tre volte.
Il presente studio dà conto delle più recenti novità e ricostruisce il “sistema” che
complessivamente ne risulta: ne scaturisce, come si avrà modo di vedere, un quadro assai
complesso, inutilmente frammentario e, a nostro avviso, privo di intima coerenza.
2. La originaria norma del codice civile prevedeva: «La società non può acquistare
azioni proprie, se l’acquisto non è autorizzato dall’assemblea dei soci, non è fatto con som-
me prelevate da utili netti regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate»1.
1 Sull’originario regime del codice civile cfr., tra gli altri, A, Acquisto di azioni proprie: per conto di
chi?, in Riv. soc., 1984, 437 ss.; A, La partecipazione azionaria nella società per azioni, in Trattato di
diritto privato, diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985, 353 ss.; A, Il socio di sé stesso: l’art. 2357 c.c.,
in Riv. soc., 1984, 467 ss.; B, Trattato del diritto delle società, II. Società per azioni, Milano, 1948,
130 ss.; C, Acquisto di azioni proprie e patrimonio sociale, in Riv. soc., 1982, 1120 ss.; C-
, Può la società esercitare per le azioni proprie in portafoglio il diritto di opzione su un aumento di capitale?, in
Riv. dir. comm., 1980, I, 407 ss.; D, Conitto di interessi nell’acquisto delle proprie azioni ex art.
2357 c.c., in Riv. soc., 1959, 189 ss.; I., Ammissibilità del c.d. “trading” di azioni proprie, in Riv. soc., 1983,
649 ss., e ora in Studi di diritto civile e commerciale, II, Milano, 2009, 829 ss.; F, Le sanzioni per gli
atti vietati dagli artt. 2357-2361 cod. civ., ora in Saggi di diritto commerciale, Milano, 2001, 149 ss.; F. F-
jr, Gli imprenditori e le società, Milano, 1984 (VI ed. a cura di Corsi), 417 ss.; F, Società per azioni,
in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982 (V ed.), 258 ss.; G-
, Sanzioni per l’acquisto vietato delle proprie azioni da parte della società, in Giust. civ., 1969, I, 337
ss.; G S, Questioni in tema di azioni proprie, in Riv. soc., 1982, 529 ss.; M, Spettanza
dei dividendi sulla propria azione, acquistata dalla società, in Riv. soc., 1966, 417 ss.; S C, Ac-
808 Studi in onore di Umberto Belviso
La disposizione era nella sostanza analoga a quella dell’art. 144, primo periodo, del codice
di commercio del 18822.
3. Nel 1976 fu approvata la seconda direttiva in materia di società (la 77/91/CEE),
che, come è noto, interessava anche la materia delle azioni proprie, dettando una disci-
plina piuttosto semplice e chiara.
Si prevedeva che, qualora un diritto societario nazionale avesse consentito l’acquisto
delle azioni proprie, tale operazione sarebbe stata subordinata almeno al rispetto delle
seguenti quattro condizioni3: (i) che ci fosse una autorizzazione data dalla assemblea dei
soci; (ii) che l’acquisto rientrasse nel limite del decimo del capitale sociale; (iii) che l’ac-
quisto non comportasse la diminuzione del patrimonio netto della società, al di sotto
della somma del capitale e delle riserve indisponibili; (iv) che l’acquisto riguardasse solo
azioni interamente liberate4.
Tutto ciò signicava due cose: da un lato, che non era necessario che i singoli Stati
membri consentissero l’acquisto di azioni proprie (e infatti l’art. 19 della direttiva 77/91/
CEE esordiva con un signicativo «qualora la legislazione di uno Stato membro permet-
ta…»); e, dall’altro lato, che, nella eventualità che l’operazione fosse stata consentita, ai
menzionati requisiti e limiti potessero aggiungersene di ulteriori o di più rigorosi (e in-
fatti il ricordato art. 19 sottoponeva l’acquisizione delle proprie azioni «almeno» a quelle
condizioni).
quisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in Riv. soc., 1973, 1 ss.; S, Sulla proprietà di azioni in
capo alla società emittente, in Riv. dir. civ., 1980, II, 133 ss. (ma nella prospettiva di integrare il diritto italia-
no con i principi e le norme di cui alla seconda direttiva in materia di società, principi e norme ritenuti già
allora vigenti).
2 Art. 144 cod. comm. 1882: «Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di
essa, salvo il caso in cui l’acquisto sia autorizzato dall’assemblea generale e sempreché si faccia con somme
prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intero». Nulla invece al riguardo nel
codice di commercio del 1865. Sull’acquisto delle proprie azioni nel vigore del codice di commercio del 1882
cfr. soprattutto V, Trattato di diritto commerciale, II, Milano, 1923 (V ed.), 324 ss.; D G,
L’acquisto delle azioni di una società anonima per conto della stessa società e l’art. 144 cod. di comm., in Studi di
diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, II, Roma, 1931, 375 ss.; I., Delle società e delle associazioni
commerciali, Torino, 1938, 293 ss.; e volendosi anche N, Trattato teorico-pratico di diritto commercia-
le, IV, Torino, 1919, 380 ss. Per la ricostruzione storica dell’origine dell’art. 144 cod. comm. 1882 cfr. S-
C, Acquisto di azioni proprie, utile e utile d’esercizio, in Riv. soc., 1970, 616 ss., spec. nt. 2.
3 Si tratta di un modo di intervenire da parte del legislatore comunitario piuttosto comune: non si prevede
il necessario ricorso nella legislazione nazionale ad un certo istituto, ma solo la obbligatoria adozione di
certe regole in caso di sua volontaria previsione. Cfr. M, Le società, in Trattato di diritto privato, a cura
di Iudica e Zatti, Milano, 2000 (II ed.), 68. Così è, ad esempio, per la scissione (v. art. 1, parr. 1, 2 e 3, di-
rettiva 82/891/CEE).
4 A proposito della disciplina dell’acquisto della azioni proprie recata dalla seconda direttiva comunitaria in
materia di società è qui suciente rinviare a A (nt. 1), 353 ss.; G. F, La seconda direttiva comu-
nitaria in materia di società, ora in Scritti giuridici, III, Napoli, 1990, 1283; L M, Le operazioni su
proprie azioni, in C-N, Lezioni di diritto commerciale comunitario, Torino, 2006 (II ed.), 91
ss.; M, La seconda direttiva CEE in materia di società per azioni, in Riv. dir. civ., 1978, II, 667 ss.; e ai
contributi di A, F e S, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura
di Buttaro e Patroni Gri, Milano, 1984.
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