D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218
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Arch. nuova proc. pen. 2/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218. Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
Serie gen. - n. 290 del 13 dicembre 2012) .
CAPO I
DISPOSIZIONI CORRETTIVE
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
E DI RILASCIO
DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
1. (Modifiche in materia di assistenza legale alla proce-
dura di amministrazione dei beni sequestrati o confisca-
ti) . 1. All’articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sosti-
tuito dal seguente: «1. L’Avvocatura dello Stato assume la
rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario
nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti
relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale del-
lo Stato ne riconosca l’opportunità.».
2. (Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi
di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica
antimafia) . 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguen-
te: «4 bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c) ,
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve es-
sere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1
e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le
persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’ar-
ticolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari
degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b)
dello stesso comma 1.»;
b) all’articolo 85:
1) al comma 2, lettera d) , dopo le parole «di cui all’ar-
per i gruppi europei di interesse economico»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e società di qualunque tipo, anche pri-
ve di personalità giuridica, la documentazione antimafia
è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale
o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile,
al sindaco, nonchè ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2 ter. Per le società costituite all’estero, prive di una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a
coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rap-
presentanza o di direzione dell’impresa.
2 quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b)
e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi
pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere,
la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2
per cento, nonchè ai direttori generali e ai soggetti respon-
sabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci
persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla
predetta soglia mediante altre società di capitali, la docu-
mentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione
della società socia, alle persone fisiche che, direttamente
o indirettamente, controllano tale società, nonchè ai di-
rettori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secon-
darie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente
deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater».
3. (Validità della documentazione antimafia) . 1. All’arti-
colo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui
all’articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data del-
l’acquisizione.
2. L’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui
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