L. 14 novembre 2012, n. 203

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leg
Arch. nuova proc. pen. 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
IX
L. 14 novembre 2012, n. 203. Disposizioni per la ricerca delle
persone scomparse (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 278 del 28
novembre 2012).
1. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice
di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente
normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di
una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea
dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene
che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per
l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle
forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla po-
lizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo
tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai f‌ini dell’av-
vio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il conte-
stuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modif‌icazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai pre-
sentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria,
l’uff‌icio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’imme-
diato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al
prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commis-
sario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi
dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le inizia-
tive di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli
enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema
di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e
di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle
iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sen-
titi l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa,
l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, com-
prese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che
hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni
sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determi-
nato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone
a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di
polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uff‌ici di cui al presente ar-
ticolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia,
senza nuovi o maggiori oneri per la f‌inanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale.

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