L. 6 novembre 2012, n. 190

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1/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
zazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in
particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le
vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni
strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione
e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se
del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della
società civile e con altri soggetti interessati.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
27. (Recepimento). 1. Gli Stati membri mettono in vigore le dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, que-
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
uff‌iciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
28. (Comunicazione di dati e statistiche). Entro il 16 novembre
2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmet-
tono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla
misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti
dalla presente direttiva.
29. (Relazione). Entro il 16 novembre 2017 la Commissione pre-
senta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui
valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure
necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una
descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23,
corredata se del caso di proposte legislative.
30. (Sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI). La de-
cisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati
membri che partecipano all’adozione della presente direttiva,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il
recepimento nel diritto nazionale.
In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione
della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione
quadro si intendono fatti alla presente direttiva.
31. (Entrata in vigore). La presente direttiva entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale del-
l’Unione europea.
32. (Destinatari). Gli Stati membri sono destinatari della pre-
sente direttiva conformemente ai trattati.
VII
D.M. 31 ottobre 2012. Modif‌ica alle disposizioni in materia
di iscrizione nel casellario giudiziale, di cui all’articolo 18,
comma 3, del decreto 25 gennaio 2007 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 264 del 12 novembre 2012).
1. 1. L’articolo 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 è mo-
dif‌icato come segue: la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla
seguente: «d) nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente
comma, l’estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso
senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all’uf-
f‌icio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate al-
l’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel
territorio dello Stato.».
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis: «3 bis.
L’uff‌icio locale, competente per l’iscrizione dei provvedimenti di
cui al comma 3, lettera c), in sede di esecuzione di pene concor-
renti, quando risulta necessario collegare sul SIC provvedimenti
iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse ma
riconducibili ad una stessa persona f‌isica, provvede ad effettuare
le operazioni di replica attraverso l’utilizzo di un’apposita funzio-
nalità resa disponibile sul sistema».
2. 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno eff‌icacia dal 1°
febbraio 2013.
VIII
L. 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 265 del 13
novembre 2012).
1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). 1. In
attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assem-
blea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratif‌icata ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratif‌icata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.
110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità
nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere,
con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di con-
trollo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illega-
lità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’inte-
grità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modif‌ica-
zioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Auto-
rità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le orga-
nizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera
c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modif‌icazioni,
in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari
pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di
successive modif‌icazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma
16 ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione
e sull’eff‌icacia delle misure adottate dalle pubbliche ammini-
strazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul ri-
spetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro
il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della

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