DECRETO 12 gennaio 2011 - Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA). (11A00810)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui e' stato approvato il I Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la «Nuova disciplina del novellame da allevamento»;

Visto il Reg. (CE) 18 settembre 2007, n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce «Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea»;

Ritenuta l'opportunita' di razionalizzare la disciplina della pesca del novellame di anguilla (ceca), con modalita' univoche di svolgimento della stessa, al fine di tutelare in maniera piu' efficace tale tipo di risorsa e di monitorare la destinazione d'uso, con particolare riferimento al ripopolamento della specie ittica;

Sentita la commissione consultiva centrale che, all'unanimita', ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2009;

Vista l'ultima versione del Piano di gestione dell'anguilla, come da emendamenti inviati alla Commissione europea il 29 settembre 2010.

Decreta:

Art. 1

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (appresso denominato MIPAAF) - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, autorizza, secondo le modalita' previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) consistente di individui di lunghezza inferiore ai 12 cm. allo stato vivo destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio.

  2. I quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa autorizzata sono determinati annualmente dal MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in base alla disponibilita' della risorsa, mediante quote annuali di cattura totali...

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