DECRETO 28 aprile 2011 - Modalita'' di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualita'', da parte delle banche di credito cooperativo. (11A07649)

IL DIRETTORE GENERALE

per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 2513 del codice civile;

Visto l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003;

Visto il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il comma 2-bis - introdotto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 310/2004 - dell'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Visti gli articoli 35 e 51 - primo comma - del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Viste le circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi» e n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti» e successive integrazioni e aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004 di istituzione dell'Albo delle societa' cooperative;

Tenuto conto delle peculiarita' di redazione del bilancio di esercizio delle banche di credito cooperativo, le quali non consentono di utilizzare gli attuali strumenti telematici di comunicazione delle notizie di bilancio al fine della verifica del permanere delle condizioni di mutualita' prevalente;

Viste le precedenti circolari di questa direzione generale, con le quali le banche di credito cooperativo, in considerazione di tali problematiche, sono state sinora temporaneamente esonerate dall'obbligo di compilazione ed inoltro del modello C17 Bilancio;

Tenuto conto del positivo esito delle trattative in tal senso intercorse con la Banca d'Italia, nonche' della definizione delle rispettive aree di competenza in materia;

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