DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008 - Criteri per l''individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita'', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;

Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;

Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Ritenuta la necessita' di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    Art. 2.

    Segreto di Stato e classifiche di segretezza

  2. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.

  3. Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

    Art. 3.

    Criteri

  4. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:

    1. l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;

    2. la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;

    3. l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

    4. la preparazione e la difesa militare dello Stato.

  5. Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno grave di cui al comma...

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