La sentenza della corte costituzionale del 23 settembre 1998 n. 346 Sulle notifiche a mezzo posta ed il sistema sanzionatorio amministrativo del codice della strada

AutoreRoberto Bellè
Pagine97-101

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@1. Premessa

- La recente decisione della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 3461 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 8 secondo comma L. 20 novembre 1982 n. 890 sulle notifiche a mezzo posta, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito di temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;

b) dell'art. 8 comma terzo della medesima legge, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Nel sistema sanzionatorio del codice della strada si pone il problema di valutare quali siano gli effetti di tale pronuncia in riferimento alle contestazioni già perfezionate con le regole della compiuta giacenza secondo il procedimento dichiarato incostituzionale della citata normativa. Meno difficoltoso, sebbene qualche considerazione sia comunque necessaria, è invece determinare le modalità di esecuzione per il futuro delle notifiche secondo le modalità ritenute legittime dalla Consulta.

@2. Gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale

- Gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale sono regolati dall'art. 136 della Costituzione secondo cui le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87 secondo cui le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Costiuisce dato acquisito in dottrina2 e nella giurisprudenza della Corte, quello per cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità operano anche in riferimento ai rapporti pregressi, purché non esauriti.

Si determina in sostanza una sorta di effetto retroattivo delle decisioni della Corte, derivante dal fatto che il giudice, nel trattare e decidere su rapporti anteriori alla pronuncia, è tenuto a non applicare la legge dichiarata incostituzionale.

Si tratta di conseguenza profondamente ancorata ai principi del sistema di promozione in via incidentale delle questioni di costituzionalità, basato sulla rilevanza di esse in giudizio a quo. Poiché rilevanza significa necessità di applicare la legge censurata nel processo da cui la questione deriva; poiché la declaratoria di incostituzionalità vincola il giudice a quo a disapplicare la norma censurata; poiché non è pensabile che una norma, a parità di situazioni, venga disapplicata in un processo e non negli altri aventi ad oggetto fattispecie identiche, ne consegue che tutti i giudici che debbano ancora giudicare su fatti e rapporti anche anteriori, rispetto ai quali assuma rilevanza la norma dichiarata incostituzionale, debbano parimenti disapplicarla. Il meccanismo per determinare l'efficacia delle sentenze della Corte è stato in sostanza individuato attraverso l'ideale sostituzione del giudice a quo con il giudice che si trovi a decidere su una fattispecie riguardante fatti e rapporti anteriori, ma successivamente alla declaratoria di incostituzionalità. Orbene, se la questione di costituzionalità «sarebbe stata - prima - rilevante, ivi - se e dopo riconosciutane una volta per tutte dalla Corte la fondatezza - vige l'obbligo di disapplicazione»3.

E nel nostro caso non vi è dubbio che tra giudizio a quo e processi di impugnativa di sanzioni per fatti contestati con le forme ritenute illegittime prima della sentenza della Corte, che vengano in decisione dal momento della sentenza in poi, sussista siffatta rilevanza, proprio perché uno dei casi che ha portato alla declaratoria di illegittimità consisteva appunto nell'impugnativa davanti al pretore di una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, iscritta a ruolo per mancata opposizione avverso il verbale.

@3. Le notifiche a destinatario assente perfezionate con compiuta giacenza prima della sentenza della Corte

- È pertanto certo che nei giudizi aventi per oggetto infrazioni contestate a mezzo posta, con notifica perfezionata secondo il sistema della compiuta giacenza che è stato dichiarato incostituzionale, la decisione della Corte abbia pieno effetto.

Ci si deve però domandare quale efficacia abbiano tali notifiche, tenendo conto che l'effetto della mancata (o invalida) contestazione nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento dell'infrazione è quello di determinare l'estinzione dell'obbligazione (art. 201 ultimo comma del codice della strada).

A tale proposito si osserva che l'esecuzione della notificazione secondo le forme ritenute legittime dalla Corte costituzionale comporta lo svolgimento di attività ulteriori (comunicazione con raccomandata di un avviso aggiuntivo) ed una conservazione dei plichi presso l'ufficio postale, senza la loro restituzione allo scadere del decimo giorno di giacenza. In definitiva la forma di perfezionamento della notifica viene arricchita in modo così significativo da imporre di ritenere che una notifica eseguita solo con le precedenti modalità, sia in oggi (e per il futuro), un qualcosa di diversoPage 98 da ciò che deve essere, secondo i parametri considerati dalla Corte costituzionale, la notifica a persona di residenza e domicilio noti, che sia solo temporaneamente assente e che si tratti di atto inidoneo al raggiungimento dello scopo (che è quello di garantire - nell'assenza del destinatario - una ragionevole possibilità di conoscenza, secondo l'apprezzamento che di tale ragionevolezza è venuto dal giudice delle leggi) e come tale nullo (artt. 160 e 156 comma secondo c.p.c.)4.

Se le notifiche degli atti di contestazione perfezionatesi con compiuta giacenza sotto il sistema dichiarato incostituzionale sono da ritenere oggi radicalmente invalide, si propone appunto il problema di valutare quali siano gli effetti di tale vizio rispetto alle sanzioni in corso di applicazione.

Come si è detto l'art. 201 ultimo comma del codice della strada stabilisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Il fondamento dell'effetto estintivo risiede essenzialmente nell'esigenza di assicurare tutela alle possibilità di difesa del presunto responsabile, al fine di evitare che la conoscenza dei fatti contestati pervenga ad eccessiva distanza di tempo dal verificarsi del comportamento sanzionato, con ciò impedendo a priori un'adeguata risposta difensiva del destinatario che potrebbe non essere più in grado di risalire con il proprio ricordo a ciò che ha fatto o è avvenuto all'epoca della contestata infrazione: e si rammenta che le sanzioni del codice della strada attengono in gran parte a violazioni commese nell'ambito di comportamenti (come quello della guida e della sosta) ripetuti costantemente da chi sia conducente di auto, con conseguente difficoltà a distinguere, nel tempo, gli eventi di una giornata da quelli di un'altra.

Non a caso la Corte costituzionale5, occupandosi del termine per la notifica della contestazione, ha espressamente affermato che una sua ulteriore proroga oltre i...

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